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Una proposta a partire dai tragici eventi di Grinzane Cavour – Sul rischio “elettivo criminale”

24 Settembre 2026 - di Roberto Petacco

In primo pianoPoliticaSocietà

Nel caso Roggero, per quanto si è potuto capire, non è stata riconosciuta, né seriamente accreditata, una temporanea incapacità di intendere e di volere.

A parte quello che dicono i media e le ricostruzioni giudiziarie, quello che sconvolge il non addetto ai lavori é soprattutto la visione del filmato dei fatti: la vittima della rapina che insegue i rapinatori all’esterno, spara più colpi a distanza ravvicinata, mira a organi vitali, colpisce un rapinatore ferito con calci al volto, punta l’arma scarica contro il viso del rapinatore a terra.

Forse per questo la Corte ha sottolineato che l’azione fu «volontaria, consapevole e sproporzionata» e che non vi era alcuna situazione di pericolo attuale.

Vedremo come andrà a finire, ma chiunque dotato della maturità del ‘padre di famiglia’, dopo visto il filmato non può che rimanere perplesso sentendo le proposte di amnistia degli sciacalli della politica, pronti a cavalcare ogni tigre, pur di ricavarne consenso.

Quello che invece è il punto che seriamente andrebbe affrontato, dopo questa esperienza, é quello degli indennizzi alle vittime-rapinatori. E’ un tema questo ancor più scottante, ma forse meno divisivo per la gente comune che comunque, anche se solo emotivamente, riesce a riconoscere i casi di effettivo eccesso di legittima difesa e, dunque la necessità di una pena detentiva. Sembrerebbe, però, che proprio in questi casi, il concetto di indennizzo ai familiari del rapinatore sia ritenuto dai più profondamente ingiusto, persino premiante per chi del furto e della rapina ha fatto una attività ‘lavorativa’ vera e propria, attraverso la quale campare.

Su questo bisognerebbe, pertanto, riflettere a fondo.

A. Premessa alla proposta di emendamento

La situazione, senza apparire ‘tremendi semplificatori’, potrebbe forse essere affrontata introducendo nel sistema penale e civile il principio di “rischio elettivo criminale”, modellato sul concetto di ‘rischio elettivo’ già presente nel Codice civile. A tal fine si rammenta che il ‘rischio elettivo’ indica una condotta del lavoratore abnorme, volontaria ed estranea alle mansioni affidate, che interrompe il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento lesivo. Tale concetto opera in modo unitario sul piano giuridico per escludere la responsabilità del datore di lavoro, sia essa civile o penale, sebbene con rilievi procedurali differenti

Il rischio Elettivo in Sede Civile può comportare l’Esclusione risarcitoria: libera il datore di lavoro e l’assicurazione (es. INAIL) dal risarcimento del danno e dall’indennizzo.

L’obiettivo della proposta è, pertanto, quello di consentire al giudice di valutare la condotta dell’autore del reato che (a similitudine del lavoratore che violi manifestamente il contratto e le norme di sicurezza del lavoro), violi il “patto di convivenza civile” che regola la Societa’ e si esponga volontariamente a un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.

La norma non eliminerebbe la tutela minima della vita, non autorizzerebbe la violenza privata, non creerebbe ‘categorie di cittadini’ prive di diritti fondamentali, risarcimenti automatici a favore di soggetti che hanno contribuito in modo determinante all’evento. Tutto questo è, ovviamente, il semplice pensiero del ‘buon padre di famiglia’ che vedrebbe come saggia e giusta l’introduzione del citato principio di “rischio elettivo criminale” e dunque (ci perdonino i giuristi) previsioni riconducibili a concetti come:

  • Si considera rischio elettivo criminale la condotta dell’autore del reato che, nel realizzare l’azione criminosa, si espone volontariamente a un rischio grave e non necessario, prevedibile e idoneo a determinare o aggravare l’evento lesivo derivante dalla reazione difensiva della persona offesa o di terzi.
  • Quando l’autore del reato, con condotta volontaria e consapevole, si espone a un rischio grave e non necessario, tale condotta è valutata ai fini della responsabilità civile dell’agente che abbia reagito al reato, con possibilità di riduzione o esclusione del risarcimento.
  • Non è dovuto il risarcimento del danno nei confronti dell’autore di un reato contro la persona o il patrimonio quando questi, nel commettere il fatto, si sia esposto volontariamente a un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.
  • Costituiscono rischio grave, tra l’altro:

a) l’uso, l’esibizione o il porto di armi (anche sotto forma di modelli) o strumenti atti a offendere;

b) l’aggressione fisica o minacciosa;

c) la fuga ad alta velocità o in condizioni tali da porre in pericolo la vita o l’incolumità di terzi;

d) l’ingresso in luoghi o situazioni con elevata probabilità di reazione difensiva;

e) ogni condotta che aumenti volontariamente la tensione o il pericolo.

– In presenza di rischio elettivo criminale, il giudice, valutate le circostanze del caso concreto, può ridurre o escludere il risarcimento del danno in favore dell’autore del reato o dei suoi aventi causa.

– Resta ferma la tutela minima della vita e dell’integrità fisica, che non comporta tuttavia automaticamente un indennizzo economico.

B. Riferimenti normativi (ricerche normative-giuridiche con l’ausilio di Copilot-Microsoft e OpenAI)

Il sistema italiano già prevede che, quando il ladro è armato, usa violenza, minaccia la vita del cittadino, la reazione difensiva possa essere molto più ampia e che il risarcimento possa essere ridotto o escluso. Questo non è, dunque, un vuoto normativo, e trova già riscontro nel Codice penale, nel Codice civile e nella giurisprudenza consolidata. Da una breve ricerca si é tratto, infatti, quanto segue:

B1. Art. 52 c.p. – Legittima difesa, cuore della questione:

“La difesa è legittima quando:

– c’è un’aggressione ingiusta,

– c’è un pericolo attuale,

– la reazione è necessaria,

– la reazione è proporzionata.

Se il ladro è armato o violento la giurisprudenza dice che:

“La proporzionalità si valuta in relazione al pericolo concreto. Se il ladro:

– brandisce un’arma,

– punta un coltello,

– minaccia di sparare,

– aggredisce fisicamente;

allora: la reazione può essere molto più intensa, anche letale, senza che vi sia responsabilità penale o civile”.

B2. Art. 55 c.p. – Eccesso colposo di legittima difesa.

A questo caso vorrebbe riferirsi il tema del risarcimento e la proposta.

Se la difesa è legittima, ma eccede, l’autore può essere punito penalmente, ma la responsabilità civile può essere ridotta, perché l’eccesso colposo:

– è meno grave dell’omicidio volontario,

– riconosce che la reazione nasce da una situazione di pericolo,

– attribuisce parte della responsabilità al ladro.

Infatti, la Cassazione ha stabilito più volte che la condotta aggressiva del ladro concorre alla produzione dell’evento. E questo concorso riduce normalmente il risarcimento (si veda il successivo para B5).

B3. Art. 2043 c.c. – Responsabilità civile:

La norma generale dice che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi l’ha commesso al risarcimento”.

Ma la giurisprudenza applica un principio fondamentale per il quale il risarcimento si riduce quando la vittima del danno (il ladro) ha concorso a causarlo. Questo è il concorso colposo del danneggiato. A questo articolo, concorre l’Art. 1227 c.c., che viene applicato analogicamente. Infatti, se il ladro: entra armato, minaccia, aggredisce, crea una situazione di pericolo, allora:

– concorre alla produzione dell’evento,

– il risarcimento può essere ridotto o escluso.

B4. Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del danneggiato:

Questa norma è decisiva:

“Se il danneggiato ha concorso a causare il danno, il risarcimento è ridotto.

E se il concorso è determinante, il risarcimento può essere azzerato.”

B5. Giurisprudenza consolidata.

La Cassazione ha stabilito che:

– il ladro armato accetta il rischio di una reazione violenta;

– la sua condotta concorre alla produzione dell’evento;

– il risarcimento può essere ridotto o escluso.

Esempi di sentenze (riassunte, non testuali):

– Cass. pen., sez. I, 2017: “La reazione armata del cittadino è proporzionata quando il ladro è armato”.

– Cass. civ., sez. III, 2019: “Il concorso colposo del ladro armato può escludere il risarcimento”.

– Cass. pen., sez. V, 2021: “La minaccia alla vita giustifica una reazione letale”.

C. Principio di “rischio elettivo criminale” nella responsabilità civile e necessità della riforma

Questo rapido excursus dovrebbe aver illustrato il fondamento giuridico, la necessità sistemica e la compatibilità costituzionale della proposta introduzione del principio di rischio elettivo criminale, volto a consentire la riduzione o l’esclusione del risarcimento civile nei confronti dell’autore di un reato che, nel commetterlo, si esponga volontariamente a un rischio grave e non necessario.

Abbiamo già illustrato come l’ordinamento italiano tuteli la vita e l’integrità fisica di ogni individuo (artt. 2 e 32 Cost.), ma riconosce anche il diritto alla legittima difesa (art. 52 c.p.), la rilevanza del concorso del danneggiato nella produzione del danno (art. 1227 c.c.), la possibilità di valutare la condotta dell’aggressore ai fini della responsabilità civile (art. 2043 c.c.).

Il sistema, tuttavia, per quanto appurato, sembrerebbe non disporre di una norma esplicita che consenta al giudice di modulare il risarcimento civile quando il reo viola gravemente il patto di convivenza sociale e si espone volontariamente a un rischio elevato, contribuendo in modo determinante all’evento lesivo. La proposta del ‘rischio elettivo criminale’ potrebbe, pertanto colmare questa lacuna.

La riforma si ritiene assolutamente necessaria perché potrebbe evitare risarcimenti percepiti come ingiusti, attraverso il chiarimento dei criteri di valutazione della responsabilità civile. Soprattutto, con l’armonizzazione delle norme penali e civili.

Il tutto per ridurre la pressione giudiziaria su cittadini che reagiscono a condotte criminali e rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

D. Lineamenti dell’emendamento proposto:

Solo come linee di indirizzo per un emendamento ai Codici penale e civile, si elencano – senza pretese di esaustività e correttezza tecnica – i punti salienti dello stesso, redatto con linguaggio che potrebbe risultare non precisamente conforme alla prassi legislativa.

  1. Introduzione del principio di “rischio elettivo criminale” nella responsabilità civile (Rischio elettivo criminale e concorso nella produzione dell’evento lesivo). All’articolo 2043 del Codice civile si propone l’aggiunta del seguente comma:

«Non è dovuto il risarcimento del danno nei confronti dell’autore di un reato contro la persona o il patrimonio quando questi, nel commettere il fatto, si sia esposto volontariamente a un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.»

B. All’articolo 59 del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Quando l’autore del reato, con condotta volontaria e consapevole, si espone a un rischio grave e non necessario, tale condotta è valutata ai fini della responsabilità civile dell’agente che abbia reagito al reato, con possibilità di riduzione o esclusione del risarcimento.»

  1. Dopo l’articolo 55 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 55-bis (Rischio elettivo criminale).

«1. Si considera rischio elettivo criminale la condotta dell’autore del reato che, nell’attuare l’azione criminosa, si espone volontariamente a un rischio grave e non necessario, prevedibile e idoneo a determinare o aggravare l’evento lesivo derivante dalla reazione difensiva della persona offesa o di terzi.»

«2. Costituiscono rischio grave, tra l’altro:

a) l’uso, l’esibizione o il porto di armi o strumenti atti a offendere;

b) l’aggressione fisica o minacciosa;

c) la fuga ad alta velocità o in condizioni tali da porre in pericolo la vita o l’incolumità di terzi;

d) l’ingresso in luoghi o situazioni con elevata probabilità di reazione difensiva;

e) ogni condotta che aumenti volontariamente la tensione o il pericolo.»

«3. In presenza di rischio elettivo criminale, il giudice, valutate le circostanze del caso concreto, riduce o esclude il risarcimento del danno in favore dell’autore del reato o dei suoi aventi causa.»

«4. Resta ferma la tutela minima della vita e dell’integrità fisica, che non comporta tuttavia automaticamente un indennizzo economico.»

D. Sintesi illustrativa

La presente proposta introduce nel sistema penale e civile il principio di rischio elettivo criminale, modellato sul concetto di rischio elettivo già presente nel diritto del lavoro e nella normativa INAIL.

L’obiettivo è consentire al giudice di valutare la condotta dell’autore del reato che, violando il patto di convivenza civile, si espone volontariamente ad un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.

La norma: non elimina la tutela minima della vita, non autorizza la violenza privata, non crea categorie prive di diritti fondamentali, ma introduce un criterio di equità nella responsabilità civile, evitando risarcimenti automatici a favore di soggetti che hanno contribuito in modo determinante all’evento.

La proposta di inserimento di un emendamento di questo tenore nei Codici civile e penale sembrerebbe presentare elementi di coerenza e sostenibilità:

– coerenza con il sistema normativo vigente,

– compatibilità con la Costituzione,

– rispondenza a esigenze reali di equità,

– messa a disposizione dei giudici di strumenti chiari ed applicabili,

– eliminazione di condizioni che possano determinare risarcimenti paradossali,

– rafforzamento della coerenza tra diritto penale e civile.

Quando è la politica a “remare contro”

25 Febbraio 2026 - di Luca Ricolfi

In primo pianoPoliticaSocietà

Finché si parla in generale, la tesi che la magistratura non operi in sintonia con il governo, e spesso remi contro (vedi il caso Albania, o le scarcerazioni facili), ha una sua plausibilità. Secondo questo racconto l’azione del governo e delle Forze dell’ordine è spesso vanificata dalla politicizzazione di una parte dei magistrati, che tendono a essere intransigenti con i reati dei colletti bianchi (specie se sono imprenditori o politici), ma indulgenti con la criminalità comune (specie se coinvolge gli immigrati).

È questo doppiopesismo o strabismo che, quasi quotidianamente, manda ai matti la destra e gli esponenti del governo.

E tuttavia, a guardare le cose più da vicino, questo quadro richiede parecchie rettifiche. Una rettifica ovvia, ma di cui faremmo bene a non scordarci mai, riguarda la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata. Su questo terreno la magistratura non può essere accusata di faziosità, omissioni, indulgenza verso il crimine. Sono molti i magistrati che, per la loro dedizione e integrità, in passato hanno perso la vita, o la rischiano oggi.

Ma le rettifiche più interessanti, a mio parere, ci sono fornite da due episodi di cronaca degli ultimi giorni.

Il primo è la sentenza del Tribunale civile di Roma, che ha condannato il Ministero dell’Interno a pagare un risarcimento di oltre 21 milioni di euro alla società proprietaria dell’immobile del centro sociale Spin Time Labs, occupato dal 2013. La cosa interessante è che, in questo caso, la condanna deriva dal fatto che nessun governo, dal 2020 a oggi, ha mai dato seguito all’ordine di sgombero (“sequestro preventivo”) emesso da un magistrato (il Gip di Roma). Dunque: siamo di fronte a un caso in cui la magistratura fa il suo dovere contro un’occupazione illegale, ed è il potere politico ad essere latitante. L’esatto contrario di ciò che, quotidianamente, la politica rimprovera ai giudici.

Il secondo episodio è l’uccisione, da parte di un poliziotto, di un pusher presso il bosco di Rogoredo, nota area di spaccio nei dintorni di Milano. In un primo tempo, dalle cronache dei quotidiani sembra che il pusher abbia minacciato il poliziotto con una pistola (poi rivelatasi finta) da una ventina di metri, e che il poliziotto – temendo per la propria vita – abbia reagito sparando un colpo, alla fine rivelatosi mortale.

Pochi giorni dopo si apprende che il poliziotto è indagato per omicidio volontario. Gli esponenti del centro-destra si indignano, Salvini dichiara che sta “dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma”. Dall’episodio alcuni deducono la necessità di proteggere i poliziotti dall’iscrizione automatica nel registro degli indagati nei casi in cui feriscono o uccidono compiendo il proprio dovere. Nel decreto sicurezza viene previsto un “registro separato” per i poliziotti o i cittadini che agiscano in modo violento “in situazioni di giustificazione”.

Passano i giorni e, poco per volta, emerge una storia del tutto diversa (non provata, come la prima ricostruzione). Non è chiaro se la pistola finta sia stata nelle mani del pusher ucciso, o gli sia stata messa accanto dall’uccisore. Non è chiaro perché, nonostante dopo il colpo di pistola la vittima fosse ancora viva, i soccorsi siano stati chiamati 23 minuti dopo il fatto. Soprattutto, emergono testimonianze secondo cui l’uccisore odiava l’ucciso e lo taglieggiava. Si scava nel passato del poliziotto-killer, e il quadro che emerge non è edificante.

A questo punto Salvini fa marcia indietro, e il ministro Piantedosi scarica il poliziotto, augurandosi che la giustizia faccia il proprio corso.

Anche qui la lezione che si ricava è la medesima dei due esempi precedenti: la magistratura ha fatto il proprio dovere, e semmai in difetto è la politica, che ha più volte ipotizzato uno “scudo penale” per i comportamenti controversi delle forze dell’ordine.

Ma per chi è la lezione?

Ovviamente è per il governo, e più in generale per i politici sempre pronti a cavalcare gli eventi pro domo loro. Ma in realtà è anche per noi, e quando dico noi penso ai media, e pure a me stesso come cittadino. Anch’io, come molti quotidiani e siti di notizie, lì per lì mi ero sentito dalla parte del poliziotto, e mi ero stupito dell’accusa di omicidio volontario, che sembrava avvalorare l’idea di una magistratura non imparziale, o pregiudizialmente diffidente con i comportamenti delle forze dell’ordine.

È stato un errore, a prescindere da quello che potranno concludere le indagini. Perché dovremmo saperlo che le notizie di cronaca sono quasi sempre incomplete, parziali, selettive: quindi oggettivamente tendenziose. E dovremmo regolarci di conseguenza, evitando accuratamente di trarre o suggerire conclusioni nei casi in cui i fatti non sono conosciuti o, peggio, si conosce solo una porzione selezionata dei fatti stessi.

Per una volta mi trovo pienamente d’accordo con Salvini, o meglio con il Salvini pentito, che dopo le ultime notizie provenienti dalle indagini ha dichiarato: “non entro nel merito di quello che non conosco”.

Sante parole.

[articolo inviato uscito sulla Ragione il 24 febbraio]

Elezioni del 25 settembre: LIBERI DI SCEGLIERE

3 Agosto 2022 - di fondazioneHume

PoliticaSpeciale

Elezioni. Manifesto di giuristi e altre personalità della cultura : “Liberi di scegliere. Per una campagna elettorale all’insegna del pluralismo, della pari dignità, della solidarietà politica e della responsabilità”

“Liberi di scegliere”. E’ il titolo del manifesto lanciato da costituzionalisti di diverso orientamento politico per una campagna elettorale all’insegna del pluralismo, della pari dignità, della solidarietà politica e della responsabilità. Un’iniziativa contro la delegittimazione e le campagne denigratorie che purtroppo hanno contraddistinto questa prima fase del confronto elettorale, aperto anche alla adesione di altri accademici e già sottoscritto in poche ore da oltre cento costituzionalisti, giuristi, politologi, sociologi, diplomatici, docenti di diritto e scienza della politica ed altri accademici.

Di seguito il testo dell’appello:

Nei momenti più delicati nella vita di una nazione grava in capo a ciascun componente della comunità il dovere di agire senza mettere in discussione quel minimo comune denominatore, fondato sulla pari dignità sociale dei cittadini, su cui si regge la convivenza politicamente organizzata. La Costituzione italiana evoca questo essenziale principio di condotta già nelle sue prime battute, allorché nell’art. 2 richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, accanto a quelli di solidarietà sociale ed economica. La Carta, inoltre, agli art. 3 e 21, richiama all’osservanza della pari dignità sociale anche nelle manifestazioni del pensiero e delle opinioni e all’art. 49  impone il rispetto del metodo democratico nella competizione tra i partiti.

Tra i fondamenti dell’ordinamento repubblicano vi è certamente il diritto-dovere dei cittadini di scegliere liberamente i propri rappresentanti in Parlamento e il correlato diritto di tutti i partiti politici e dei loro esponenti di competere democraticamente per l’acquisizione del consenso, aspirando al governo del Paese secondo la propria visione dell’interesse generale.

La dialettica democratica, i principi di libertà e rispetto, insieme al richiamato dovere inderogabile di solidarietà politica postulano la reciproca legittimazione dei concorrenti, il ripudio di ogni atteggiamento di contrapposizione radicale, teso a mettere in discussione il diritto di ciascuna forza politica ad aspirare alla guida del Paese con il consenso degli elettori, così come, ancor di più, forme di discriminazione o di screditamento, da qualsiasi parte provengano, fondate sulle caratteristiche fisiche o sulle posture di chi è considerato avversario e, talvolta, addirittura “nemico” politico.

Il dovere di accettare la fisiologia della competizione politica e gli esiti che gli elettori determineranno non grava soltanto sui partiti e sui loro esponenti, ma su tutti i soggetti e le componenti della comunità, che, in ogni democrazia pluralista, contribuiscono ad alimentare il dibattito e ad orientare l’opinione pubblica (stampa, accademia, istituzioni economiche e sociali, etc.)

A maggior ragione nei momenti di grande instabilità economica, sociale e geopolitica come quello che stiamo attraversando – con la necessità di mantenere un saldo impegno corale, insieme agli alleati europei e occidentali, contro gravi minacce da ultimo concretizzatesi con l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia – elementari istanze di responsabilità e di “correttezza costituzionale” impongono il ripudio di ogni atteggiamento discriminatorio o delegittimante, che, prescindendo dalla volontà degli elettori e dal rispetto delle normali dinamiche istituzionali e costituzionali, alimenti contrapposizioni radicali, forme di delegittimazione morale, condizioni di sospetto e inquietudine sociale fondate su congetture, narrazioni prive di riscontri o addirittura vere e proprie “fake news”.

Nell’architettura democratica e pluralista della Carta repubblicana ogni diritto e ogni libertà – compresa la libertà di manifestazione del pensiero e quella di stampa – si declinano in parallelo ai doveri di solidarietà, al principio di responsabilità, di osservanza del metodo democratico e all’esigenza di rispetto della dignità della persona.

Auspichiamo, dunque, che tutti i soggetti convolti nella campagna elettorale appena iniziata, ma anche nel dibattito pubblico a questa connesso, rispettino le istanze del pluralismo e del reciproco rispetto, pur nella legittima e necessaria dialettica tra differenti visioni politiche e culturali, affinché possa svolgersi un confronto chiaro e netto tra idee, programmi, progetti alternativi sui quali gli elettori potranno liberamente esprimersi.

Per sottoscrivere il manifesto: liberidiscegliere2022@gmail.com

I concetti di danno, responsabilità e rischio: Houston, abbiamo un problema

18 Marzo 2022 - di Matteo Repetti

DirittoIn primo piano

Fino a qualche tempo fa, sui manuali di diritto privato utilizzati dagli studenti del primo anno di giurisprudenza si studiava che non ogni evento negativo che poteva capitare nella vita delle persone consisteva in un danno da considerarsi ingiusto nel senso di contrario al diritto (contra ius) ai sensi del fondamentale precetto di cui all’art. 2043 del codice civile.

C’erano – così almeno si studiava – i cd. danni leciti, ovvero le conseguenze sfavorevoli di un certo comportamento o di un evento della natura per cui l’ordinamento riteneva più opportuno non far conseguire alcun rimedio particolare: se la vista di cui godevo dalla finestra di casa mia viene pregiudicata dalla costruzione di un nuovo fabbricato nel rispetto della normativa edilizia e sulle distanze, non ho una pretesa da far valere (vorrà dire che semmai uscirò più spesso a fare una passeggiata per prendermi qualche raggio di sole).

Inoltre, sempre secondo il citato art. 2043 c.c., affinché ci sia un danno risarcibile è necessario che sia ravvisabile dolo o almeno colpa da parte di chi ha tenuto quella data condotta.

Le ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva sono infatti limitate e circoscritte nel nostro ordinamento giuridico, assolvendo fondamentalmente ad una funzione economica di ripartizione del rischio (si pensi ad esempio alle garanzie assicurative prestate rispetto a determinate attività d’impresa o, più semplicemente, in materia di circolazione stradale).

Da qualche tempo, tuttavia, il quadro appare mutato ed in continua evoluzione.

Ed infatti, da un lato si assiste alla individuazione – per via giurisprudenziale ma anche da parte del legislatore – di sempre nuove figure di danno risarcibile, anche al di là della originaria limitazione espressa dall’art. 2058 c.c. per i danni cd. non patrimoniali (si pensi, tra i tanti, al danno da cd. “vacanza rovinata”).

Dall’altro, nell’opinione comune si è fatta strada la convinzione che di qualunque evento dannoso debba essere comunque individuato un responsabile, anche quando non è ravvisabile un giudizio di riprovevolezza in termini di colpa, per effetto di presunzioni che fatalmente ne prescindono (si pensi alle fattispecie di colpa medica, che di fatto tende ad essere riconosciuta ogniqualvolta non si ottenga il risultato sperato da una terapia o da un intervento chirurgico, anche non di routine).

Ciò che pare essere diventato intollerabile è che la vita delle persone possa essere più o meno pesantemente condizionata dal caso o dalla sfortuna, nella consolatoria ma fallace pretesa che sia sempre colpa di qualcuno.

È con tutta evidenza una questione che attiene, prima che ancora che al diritto, alla weltanschauung, alla concezione che abbiamo del mondo e della vita (per citare Brodskij, “un uomo libero, quando è sconfitto, non dà la colpa a nessuno”).

In termini di civiltà giuridica, può forse essere opportuno tenere presente che attribuire responsabilità a soggetti a cui in realtà non dovrebbero essere imputate significa aggiungere ingiustizia ed arbitrio, con l’ulteriore grave conseguenza di deresponsabilizzare per il futuro i comportamenti anziché provare – nei limiti del possibile – a migliorarli.

Se dal diritto dei privati ci spostiamo alla sfera dei rapporti con l’Autorità e/o il potere pubblico, a quello che negli ordinamenti continentali è comunemente indicato come diritto amministrativo, le cose assumono contorni ancora più netti, la tendenza in atto è ancora più marcata.

Di fatto, negli ultimi decenni (quantomeno a partire dagli anni ’70) si assiste al tentativo – non so quanto consapevole – di neutralizzare il più possibile ogni sorta di rischio incombente in capo ai soggetti privati.

Si va dalla pletora di indennizzi e ristori riconosciuti (anche giustamente, per carità, in periodi di pandemia) a favore di categorie di operatori economici e/o semplici privati svantaggiati (dagli effetti dell’epidemia da coronavirus ma ancor prima, ad esempio, dal mancato rinnovo delle concessioni demaniali dei balneari, da fenomeni meteorologici anche se imprevisti ed imprevedibili – alluvioni, frane, ecc. -); alle richieste di pagamento del subappaltatore avanzate direttamente nei confronti dell’Amministrazione appaltante, in deroga ai generali principi in materia di libertà e responsabilità contrattuale; alla miriade di bonus e superbonus fiscali degli ultimi tempi.

Si tratta di situazioni anche eterogenee tra loro per cui tuttavia si registra un’invincibile pressione a che lo Stato e/o la politica se ne faccia carico.

Malauguratamente, è un punto di vista che, da una parte, fatalmente tende a porre a carico della collettività e della fiscalità generale situazioni personali, da un punto di vista economico (ma, come dovrebbe essere noto, nessun pasto è gratis); e che dall’altro porta via via a comprimere e a far scemare il concetto stesso di responsabilità individuale.

Ma dove, se possibile, il corto circuito di cui si è detto diventa ancora più evidente, è l’ambito della responsabilità penale, soprattutto quello dei reati contro la P.A. o dove sono comunque coinvolti amministratori pubblici o pubblici funzionari.

Non c’è fenomeno naturale, alluvione, frana, od anche semplice smottamento, in cui non sia ravvisabile – in aggiunta a quella patrimoniale dell’Ente pubblico (che, beninteso, potrà anche avere delle effettive responsabilità rispetto ad eventuali negligenze ed incurie) – una penale e personale responsabilità, potremmo dire di posizione, del Sindaco o del dirigente a capo del settore (che rispondono anche se il bambino a scuola lascia il dito schiacciato nella porta d’ingresso; o, in materia ambientale, se il registro di carico della discarica comunale presenta delle mere irregolarità formali; ecc.).

Non ci deve poi stupire troppo se capita “di notare una leggera flessione del senso sociale” (Max Gazzè) o, più prosaicamente, la qualità della nostra classe politica è crollata verticalmente, essendo disponibile a ricoprire determinati incarichi pubblici solo chi non è particolarmente qualificato professionalmente o tiene effettivamente comportamenti delinquenziali.

Prigionieri del presente

7 Gennaio 2018 - di Luca Ricolfi

Politica

Confesso che non li ho ascoltati tutti e per intero, i messaggi dei presidenti della Repubblica degli ultimi 50 anni. Però almeno la metà sì, e spesso dall’inizio alla fine, quasi sempre combattendo un’aspra battaglia contro la noia.

Questa volta no, non mi sono annoiato. Mattarella ha fatto un mezzo miracolo: è riuscito a parlare poco, senza frasi in codice, dicendo cose non scontate. Soprattutto, ha evitato i moniti e le liste della spesa, quei lunghi elenchi di cose non fatte che tanti suoi predecessori non erano stati capaci di risparmiarci.   Leggi di più

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