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La giustizia del Ponte Morandi: qualche riflessione critica e di sistema

31 Luglio 2026 - di Matteo Repetti

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All’indomani della sentenza che ha definito il primo grado del processo sul crollo del Ponte Morandi di Genova, avvenuto nell’estate del 2018, le reazioni degli organi di informazione e della politica in generale sono state sostanzialmente unanimi: al di là dei tempi (ci sono voluti 8 anni per arrivare soltanto alla pronuncia di primo grado), generalizzata è stata la soddisfazione per essere state finalmente accertate le responsabilità a fronte di un’enorme tragedia che ha visto la morte di 43 persone e che, innegabilmente, ha rappresentato una delle pagine più nere per la gestione dell’apparato infrastrutturale del nostro paese.

D’altra parte, si è trattato di una sentenza ampiamente annunciata: non è ammissibile che nel 2018 un ponte autostradale crolli da un momento all’altro.

La tesi della Procura di Genova è stata fin da subito che l’improvviso cedimento della struttura fosse da mettere in relazione a gravi e reiterati deficit di manutenzione del viadotto, per buona parte da ricondurre alla volontà di contenere i costi e massimizzare i profitti da parte del soggetto concessionario. Parallelamente, il capitale di Autostrade per l’Italia è nel frattempo passato sotto il controllo di Cassa Depositi e Prestiti, segnando il ritorno della rete autostradale italiana in mano pubblica.

In questo contesto, non ha suscitato particolare sorpresa neppure la condanna a 12 anni inflitta a Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia.

Ora, le motivazioni della sentenza usciranno fra qualche tempo, ma è possibile provare a fare qualche riflessione di carattere generale.

A Genova tutti sapevano – ingegneri e tecnici che praticamente da subito si erano professionalmente occupati del ponte e della sua manutenzione, amministratori pubblici, organi di stampa, e l’intera cittadinanza – che il viadotto sul Polcevera era stato progettato e realizzato seguendo una tecnica che non è più stata seguita negli anni a venire, ovvero quella del calcestruzzo armato precompresso, in cui gli stralli di acciaio di sostegno delle campate erano interamente rivestiti e sigillati dal cemento.

Uno dei principali difetti del ponte riguardava la mancanza di ispezionabilità dei cavi d’acciaio, e la difficoltà di procedere alla loro manutenzione. Inoltre, contrariamente a quanto originariamente ipotizzato, il calcestruzzo non proteggeva la struttura dagli agenti atmosferici subendone invece gli effetti, con la formazione di crepe e fessurazioni.

Inoltre, la mole di traffico veicolare inizialmente prevista, inclusi i mezzi pesanti, era negli anni aumentata esponenzialmente, gravando sulle strutture in maniera importante.

Di fatto, negli ultimi 30/40 anni il Ponte Morandi era diventato una sorta di cantiere permanente, oggetto di continui interventi di manutenzione.

Nel frattempo, incessante in città era il dibattito riguardante la realizzazione di ipotesi di viabilità alternativa per sgravare, almeno parzialmente, il viadotto; o per demolirlo e sostituirlo integralmente (come proposto, tra gli altri, dall’architetto Calatrava nel 2006).

In particolare, tutti i genovesi ricordano senz’altro le infinite polemiche relative alla realizzazione della cd. Gronda, ovvero dell’ipotesi di raddoppio autostradale che avrebbe dovuto anche alleggerire il transito sul Ponte Morandi promossa dalla stessa società concessionaria. Addirittura, a fronte della forte contrarietà dei comitati dei residenti, l’allora Sindaco Vincenzi promosse nel 2008 un debat public (mai nome fu più infausto), che ha avuto come esito lo stallo dell’iniziativa.

Ma, è bene precisarlo a scanso di equivoci, fino al crollo dell’estate del 2018 nessuno aveva mai esplicitamente evidenziato criticità strutturali del ponte, almeno tali da poter mettere in conto un suo cedimento. Ed anzi, quando si era discusso del progetto alternativo della Gronda, da più parti se ne era contestata la necessità affermando che il viadotto sul Polcevera non presentava criticità particolari (e molti ricorderanno che in un comunicato dei Comitati No Gronda del 2013, poi pubblicato anche sul blog di Beppe Grillo e sul sito del Movimento 5 Stelle, si era utilizzata l’espressione “la favoletta dell’imminente crollo del ponte Morandi”, su cui nessuno, all’epoca, aveva avuto da ridire).

Quello era il contesto prima dell’improvviso cedimento della struttura, in cui ogni progetto alternativo al viadotto era pesantemente osteggiato dai residenti ed ogni intervento di manutenzione del ponte reso particolarmente complesso dalle sue caratteristiche costruttive, oltre che dalle pesanti ricadute sul traffico autostradale e cittadino che ogni interruzione, anche parziale, comportava.

In quegli anni, è bene ribadirlo, le diverse amministrazioni pubbliche genovesi hanno tenuto un atteggiamento di basso profilo, subendo l’atteggiamento dei vari comitati anziché indirizzare l’opinione pubblica e promuovere nuove soluzioni.

Poi arriva il crollo del 14 agosto 2018, una tragedia immane per Genova e per l’intero paese.

E’ certamente verosimile che il ponte abbia ceduto per essere stati omessi i necessari interventi di manutenzione. E’ normale pensare che i ponti non debbano cedere da un momento all’altro.

La tesi della difesa di ASPI e di Castellucci è quella secondo cui c’era un vizio costruttivo occulto, come tale impossibile da individuare, da mettere in relazione alla particolare tecnica utilizzata per la realizzazione del viadotto. La questione è eminentemente tecnica e non è certo possibile che ci si sostituisca ai periti incaricati dal tribunale.

In questa sede ci si limita ad alcune considerazioni di carattere generale che forse vale la pena di tenere in considerazione.

E’ certamente vero che l’ipotesi del crollo di un viadotto autostradale è una circostanza del tutto eccezionale, e che deve rimanere tale. Ma eccezionale non vuol dire che non può materialmente succedere. Solo che negli ultimi anni si sono registrati analoghi cedimenti strutturali di ponti, che hanno comportato molte vittime, a Taiwan, in Cina, Messico, negli Stati Uniti, in Francia.

In alcuni casi si è trattato con buona probabilità di eventi dovuti a specifica negligenza e/o imperizia. In altri non pare che sia così semplice individuare con sufficiente certezza la causa del crollo, cumulandosi spesso diverse concause verificatesi anche a distanza di tempo (potendo realizzarsi un mix tra vizi di progettazione, difetti costruttivi, utilizzi impropri e carenze di manutenzione).

Inoltre, come nel caso del Ponte Morandi, tutt’altro che irrilevante ai fini della effettiva messa in sicurezza del viadotto (o della percorribilità di soluzioni alternative, inclusa – si è detto – la sua demolizione) è stato l’atteggiamento di sostanziale inerzia, se non di intralcio, tenuto nel corso degli anni da parte delle amministrazioni pubbliche (oltre che della stessa cittadinanza).

E tuttavia, nell’opinione comune si è fatta ormai strada la convinzione che di qualunque evento tragico debba essere comunque individuato uno specifico responsabile, anche quando non è così facilmente ravvisabile un giudizio di responsabilità personale in termini di colpa.

In termini di civiltà giuridica, è opportuno tenere presente che attribuire responsabilità a soggetti a cui in realtà non dovrebbero essere imputate significa aggiungere ingiustizia ed arbitrio alle disgrazie, con l’ulteriore grave conseguenza di deresponsabilizzare per il futuro i comportamenti anziché provare – nei limiti del possibile – a migliorarli.

In ogni caso, è bene sapere che nel mondo non è affatto comune che l’amministratore delegato (il CEO) di una grande società subisca una condanna penale – ovvero a titolo di responsabilità personale – per ritenuta carenza di manutenzione su infrastrutture pubbliche. Nella gran parte degli ordinamenti giuridici dei paesi democratici, la responsabilità penale si ferma in genere ai dirigenti operativi.

L’Italia rappresenta una eccezione significativa rispetto a questo principio, per un’applicazione rigorosa – in sede giurisprudenziale – del concetto di “posizione di garanzia” del vertice aziendale. Solo qualche settimana fa è arrivata a conclusione la vicenda giudiziaria dell’incidente ferroviario di Viareggio, che ha visto la condanna in via definitiva dell’ex amministratore delegato di FS ed RFI, che si inserisce nello stesso filone.

Generalmente, i capi azienda rischiano il carcere solo se viene dimostrato che hanno dato – intenzionalmente – indicazioni od istruzioni contra legem o fraudolente. Negli ordinamenti anglosassoni così come in molti paesi europei, se l’amministratore delegato ha firmato una regolare delega di funzioni a tecnici competenti per la sicurezza e la manutenzione, la responsabilità penale per i guasti operativi ricade interamente su di questi. In Italia la giurisprudenza adotta un approccio molto più severo verso il vertice aziendale. Anche in presenza di deleghe, i giudici italiani tendono a ritenere che l’amministratore delegato conservi un generale dovere di vigilanza, specialmente sulle scelte macroeconomiche (come i budget per le manutenzioni) che possono avere un’influenza – anche se spesso indiretta – in termini di sicurezza.

In altre parole: altrove ad essere processata e condannata a sanzioni miliardarie in sede civile ed amministrativa è generalmente la società nel suo complesso, in ragione di scelte e decisioni superindividuali e di variabili che difficilmente sono totalmente controllabili, privilegiandosi l’aspetto risarcitorio e di indennizzo nei confronti delle vittime dei guasti e dei cattivi funzionamenti; nel nostro paese, pur a fronte di un sistema mediamente più farraginoso anche a causa degli standard di scarsa efficienza della nostra pubblica amministrazione, si ritiene che un colpevole, a titolo personale, debba comunque essere trovato.

Al di là delle implicazioni di ordine giuridico e morale, svincolarsi da una logica panpenalistica nei riguardi di organizzazioni complesse come le grandi aziende moderne (per quanto già per i romani valeva il principio per cui societas delinquere non potest) significa porre maggiormente l’attenzione sulle soluzioni e sull’efficienza complessiva del sistema.

E’ infatti quantomeno da mettere in conto che – al di là delle valutazioni del caso concreto (e sempre con il massimo di rispetto dovuto a chi in tragedie come quella del crollo del Ponte Morandi ha perso incolpevolmente la vita) – la nostra impostazione di partenza porti fatalmente alla conseguenza che sempre meno saranno quelli che in futuro vorranno ricoprire ruoli di responsabilità in grandi aziende: e questo vuole dire vivere in un mondo, oltre che meno civile, anche meno sicuro.

Genova, 27 luglio 2026

Perché voto sì

11 Febbraio 2026 - di Matteo Repetti

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Al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia di fine marzo io voto Sì. Ecco le ragioni.

1) È necessario separare le carriere dei pubblici ministeri da quelle dei giudici. Il giudice deve essere equidistante tra l’accusa e la difesa, come avviene in tutti gli altri ordinamenti democratici (Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, ecc.). Solo il nostro paese fa eccezione, essendo fermo all’impostazione inquisitoria del codice Rocco emanato sotto il fascismo. È una garanzia di civiltà che protegge tutti i cittadini dagli abusi. Il giudice è un arbitro, non può essere più vicino ad una parte rispetto all’altra. In aggiunta, rendendo più specifico il ruolo del pubblico ministero, questo sarebbe più adatto a svolgere le attività di indagine in collaborazione con le forze di polizia.

2) È opportuno che i nuovi organi di cd. autogoverno – sia dei giudici che dei pubblici ministeri – siano composti da membri nominati per sorteggio rispettivamente tra i giudici e i pubblici ministeri, e non eletti da questi. È un principio fondamentale. Nel nostro ordinamento, anche dopo la riforma tutti i magistrati saranno selezionati mediante concorso sulla base della loro competenza tecnica, senza passare tramite elezioni e senza quindi una legittimazione popolare. Il CSM dev’essere un organismo tecnico, non politico. Chi vuole fare politica si candida alle elezioni. La sovranità è una prerogativa del Parlamento, dove si approvano le leggi, mentre i giudici le leggi le applicano. Adesso il CSM è una sorta di parlamentino dei magistrati, e gli incarichi vengono assegnati più per logiche di appartenenza che per merito. E spesso – è purtroppo difficile sostenere il contrario – i magistrati fanno politica, sostituendosi ai partiti e a chi è stato eletto per governare e amministrare la comunità.

3) Infine, è utile avere un’Alta Corte dove si eserciti il potere disciplinare nei confronti dei magistrati che sbagliano. Attualmente, i procedimenti disciplinari davanti al CSM non danno sufficienti garanzie, essendo affidati all’autoreferenzialità dell’organo di autogoverno dei magistrati. È invece importante introdurre finalmente il principio di responsabilità anche in questo ambito, così delicato per la vita di tutti noi.

La nuova crociata contro gli affitti brevi

18 Dicembre 2024 - di Matteo Repetti

EconomiaIn primo pianoSocietà

Ovvero: se l’economia si muove, tassala. Se continua a muoversi,
regolamentala. Se smette di muoversi, sussidiala (Ronald Reagan)

Il Rapporto Censis 2024 presentato qualche giorno fa fotografa un Paese, il nostro, che si limita a galleggiare, in cui dal 2003 al 2023 il reddito disponibile lordo pro-capite si è ridotto in termini reali addirittura del 7 per cento. Stando così le cose, si legge nel Rapporto, il tema della crescita economica diventa centrale e il nodo di come sostenere il progresso della società italiana non può più essere rinviato.

Siamo intrappolati – continua il Censis – nella sindrome italiana, ripiegati su noi stessi, in un mondo in cui sempre meno famiglie e imprese competono, mentre lo sviluppo economico e sociale è possibile solo nelle società capaci di aprirsi al nuovo e di correre dei rischi. Difficile non convenire.

Tutti d’accordo? Non proprio. Esattamente negli stessi giorni in cui è uscito il Rapporto Censis, il Governo ha previsto regole più restrittive per i cd. affitti brevi in nome della sicurezza. In particolare, è stato disposto che in Italia non si potranno più identificare da remoto gli ospiti di una struttura ricettiva. I titolari, o chi per loro, saranno tenuti a identificare di persona gli ospiti, e non più solo con documenti inviati per via telematica. Quindi addio alle ormai famigerate keybox, la cui comparsa
ha accompagnato l’arrivo nelle nostre città delle piattaforme di affitto online come Airbnb.

La giustificazione? La sicurezza. Spiega in una circolare il Capo della Polizia alle Prefetture che “alla luce dell’intensificazione del fenomeno locazioni brevi, legate ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programma nel paese, anche in vista del Giubileo a Roma a partire dal 24 dicembre, e tenuto conto dell’evoluzione della difficile situazione internazionale, emerge la necessità di attuare stringenti misure per prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale
alloggiamento di persone pericolose, legate ad organizzazioni criminali o terroristiche”. Niente di meno.

Sembra di essere su Scherzi a parte ma è invece tutto drammaticamente vero.

E’ appena il caso di sottolineare come i sistemi di identificazione da remoto che vengono sorprendentemente banditi utilizzino tecnologie di riconoscimento degli ospiti con tracciamento biometrico e codici OTP (con password da utilizzare una sola volta) del tutto analoghe allo Spid, agli accessi agli autonoleggi e ai conti correnti bancari: di fatto, le nuove anacronistiche disposizioni riportano le lancette indietro di vent’anni.

Dovrebbe poi entrare in vigore a breve l’obbligo per i proprietari di immobili da utilizzare per gli affitti brevi di dotarsi del fantomatico CIN (Codice Identificativo Nazionale), anche se a fronte della estrema farraginosità burocratica e delle inefficienze degli ultimi mesi (tra portali dedicati, differenti regolamentazioni regionali, doppie procedure, ecc.) l’obbligo in questione è ora slittato al prossimo 1° gennaio.

Insomma, destreggiarsi nel nuovo settore degli affitti brevi sta diventando sempre più complicato.

Questo, quando in Italia ci sono quasi 10 milioni di case sfitte, e poco più di 500 mila immobili adibiti ad affitti brevi. Se mancano le abitazioni per i residenti probabilmente la responsabilità non è da imputare ad Airbnb e al nuovo settore degli affitti brevi, quanto semmai alla normativa vincolistica in materia di locazioni urbane e a un ordinamento incapace di garantire il rispetto dei contratti. Nel nostro Paese, è bene ricordarlo, per riottenere la disponibilità del proprio immobile occupato da un inquilino moroso sono necessari, se tutto va bene, sfinenti procedure in giudizio e almeno due o tre anni. Piuttosto che aggiungere ulteriore burocrazia e nuove limitazioni con finalità evidentemente ostruzionistiche, si dovrebbe invece agevolare un sistema che rispetti il diritto di proprietà e valorizzi le nuove forme di utilizzo degli immobili. In altre parole, sarebbero auspicabili soluzioni innovative, non la caccia alle streghe.

La proprietà immobiliare intesa in senso tradizionale è infatti per diversi aspetti superata: è cambiata la struttura della famiglia; il mondo va più veloce, e ci si sposta molto di più che in passato per lavoro o per turismo; e anche le esigenze per l’utilizzo degli immobili urbani sono cambiate: servono meno metri quadri ma più servizi.

Se viene generalmente invocata l’introduzione di limitazioni normative da introdurre per contenere i ritenuti effetti negativi del fenomeno degli affitti brevi – tra tutti l’aumento del prezzo degli immobili e il progressivo allontanamento da parte dei
residenti dai centri urbani – appare invece ragionevole ipotizzare che lo sviluppo di piattaforme come Airbnb abbia apportato benefici, sia dal punto di vista dell’utilizzo e della remuneratività delle proprietà immobiliari, che per quanto riguarda la
differenziazione dell’offerta turistica; oltre che dal punto di vista fiscale, contribuendo alla visibilità e tracciabilità di transazioni che diversamente cadrebbero facilmente nell’irregolarità.

Il settore degli affitti brevi può poi rappresentare un laboratorio di idee nuove anche sul tema della cd. rigenerazione urbana (senza oneri a carico del contribuente e della fiscalità generale).

Il nostro patrimonio immobiliare è vecchio e ha bisogno di essere riqualificato e riconvertito, in base alle nuove esigenze. E ci sono soggetti imprenditoriali che hanno l’interesse a recuperare e ristrutturare complessi immobiliari sottoutilizzati, copiando
l’esperienza di altri Paesi. La remuneratività che gli affitti brevi e le nuove forme di utilizzo degli immobili urbani garantiscono possono contribuire ad una riqualificazione intelligente delle nostre città.

Ma, come sottolineato dal Censis, lo sviluppo economico e sociale è possibile solo nelle società capaci di aprirsi al nuovo e di correre dei rischi.

L’alternativa è rappresentata dalla logica assistenziale del superbonus edilizio e della difesa corporativa di interessi e settori che rifiutano la competizione e la concorrenza, a scapito della crescita economica e del progresso civile.

Genova, 11 dicembre 2024

Il caso Toti – Il potere giudiziario e la sovranità popolare

27 Agosto 2024 - di Matteo Repetti

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La vicenda giudiziaria che sta interessando da qualche mese l’ormai ex Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha – con tutta evidenza – connotati moltoparticolari.
Al di là del merito delle accuse rivolte – ma forse sarebbe più corretto dire proprio in virtù delle contestazioni mosse -, è fin da subito apparso evidente a molti come la questione sia destinata a costituire un passaggio fondamentale nei rapporti tra il
potere politico e quello giudiziario nel nostro Paese.
In buona sostanza, la Procura della Repubblica genovese contesta a Giovanni Toti – a seguito di una davvero imponente mole di intercettazioni ambientali acquisite nel corso di più di 4 anni – non uno o più fatti circostanziati, o comunque non solo, ma più complessivamente un contesto, un sistema, un modo di intendere il ruolo della politica, che sarebbe asservita alla logica di interessi di uno o più soggetti privati a scapito dell’interesse pubblico.
Di fatto, viene guardata con sospetto la possibilità che le imprese e altri soggetti economici possano finanziare l’attività di partiti e movimenti politici, come è invece previsto dalla normativa vigente, in particolare dopo l’invocata abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, intervenuta qualche anno fa.
Da questo punto di vista, la vicenda ligure fa quasi tenerezza se paragonata alle concomitanti elezioni presidenziali americane, in cui la neocandidata democratica Kamala Harris ha incassato 200 milioni di dollari in meno di una settimana dai grandi nomi della finanza. Nelle democrazie più evolute si ritiene infatti normale e preferibile che le lobby si muovano allo scoperto: è il conflitto fra dichiarati interessi a rendere la democrazia, per quanto si possa, più pluralista e trasparente.
Ha poi destato notevoli perplessità il protratto ricorso alla custodia cautelare applicata nei confronti del Presidente Toti, che è stata revocata solo a seguito delle sue dimissioni. Di fatto, è stato contestato alla magistratura inquirente un’invasione di
campo, privandosi della libertà personale e sostanzialmente costringendo alla resa chi è stato democraticamente eletto dai cittadini, per ipotesi di reato comunque attinenti alle funzioni svolte. Le conseguenze, da un punto di vista politico amministrativo, sono sotto gli occhi di tutti.
D’altro canto, si è ribadito, tutti sono uguali davanti alla legge ed il potere giudiziario – in ossequio al generalissimo principio di separazione dei poteri – non può essere condizionato.
Siamo arrivati al punto. Ed infatti, ci sono fondamentalmente due modi di intendere la dottrina della separazione dei poteri.
La prima è quella che riconosce come opportuno e saggio – per prevenire abusi e derive autoritarie – che il potere politico sia sottoposto a condizionamenti.
Si tratta di considerazioni di carattere antropologico ancor prima che di ordine politico e tecnico-giuridico, diffuse già a partire dalla Grecia classica (Platone aveva teorizzato la necessità di forme di indipendenza dei giudici). Sono temi poi ripresi dalla tradizione anglosassone, dalla Magna Charta alla Gloriosa rivoluzione inglese e a John Locke, fino ai checks and balances dell’esperienza costituzionale statunitense; insomma, parliamo del fondamento stesso degli ordinamenti liberali occidentali.
Altra cosa è – potremmo dire – la sclerotizzazione del principio della separazione dei poteri, tradizionalmente fatto risalire all’opera di Montesquieu e al suo Spirito delle leggi e alla Rivoluzione francese. Ed infatti, se anche per Montesquieu il potere giudiziario sarebbe concettualmente neutro (i giudici intesi come “bocca della legge”), in realtà fin da subito si assiste negli
ordinamenti continentali ad una sorta di autolegittimazione da parte della classe giudiziaria – in origine costituita dai nobili – di fatto contrapposta al corpo elettorale e ai suoi organismi rappresentativi.
Il fenomeno è, almeno nel dibattito italiano, non sufficientemente – se non per nulla – analizzato.
Dalle nostre parti, i tre poteri costituzionali, legislativo, esecutivo e giudiziario, sono – si dice – pariordinati e reciprocamente autonomi. Ma come ciò si concili con la generale affermazione (art. 1 cost.) secondo cui la sovranità appartiene al popolo non
è dato sapere.
Non così succede, invece, negli ordinamenti anglosassoni ed in quello britannico in particolare, dove è fondamentale la cd. rule of law, intesa come assoluta prevalenza della legge, del parlamento, della volontà del corpo elettorale espressa mediante libere
elezioni, rispetto ad ogni altro potere costituito, corpo amministrativo e giudiziario.
Ciò è tanto vero che da quelle parti, pur essendo avvertita la necessità di contenere e contemperare i pubblici poteri (i famosi checks and balances), la dottrina della necessità costituzionale della separazione dei poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario –
ritenuta immanente negli ordinamenti continentali, è sostanzialmente sconosciuta.
Per intenderci, in Inghilterra i giudici (storicamente distinti dalla pubblica accusa) sono tradizionalmente nominati da parte del Lord Cancelliere tra i migliori avvocati del regno, e non esiste qualcosa di comparabile alla classe giudiziaria come la conosciamo ad esempio in Italia con organi di autogoverno e rappresentanze sindacali.
E non è un caso che il sistema britannico non conosca neppure un sindacato di legittimità costituzionale operato da un organo giudiziario, che rappresenta invece la normalità nell’Europa continentale. Insomma, la volontà popolare, che si esprime
tramite i propri organi rappresentativi, non è messa sotto tutela da un organismo giudiziario, a cui spetta di dire se un tale provvedimento legislativo è costituzionalmente legittimo, ovvero – in soldoni – se è giusto o meno.
Allo stesso modo, in America i giudici e i magistrati o sono eletti dal popolo o sono nominati dal presidente federale eletto. C’è sempre una relazione tra la politica e la loro scelta.
Pur nel rispetto delle differenze storico-culturali e delle specificità dei diversi ordinamenti, sarebbe forse il momento di provare a dire anche da noi che una collettività, una comunità si governa ed amministra attraverso la proiezione di comportamenti, interessi e valori sufficientemente condivisi che trovano rappresentanza e sintesi attraverso la formazione e selezione di una classe politica, tramite elezioni ed organismi rappresentativi: e la volontà comune, espressa dal corpo elettorale appunto mediante libere elezioni, prevale rispetto ad ogni altro potere costituito, corpo amministrativo e giudiziario.
E’ invece del tutto illusoria l’idea che, in una sorta di palingenesi permanente, la moralizzazione e la stessa formazione della classe dirigente possa avvenire tramite le inchieste giudiziarie, che si dovranno normalmente occupare di singoli comportamenti ritenuti patologici, sufficientemente circostanziati e circoscritti.
Chissà se la bufera giudiziaria che si è abbattuta su Genova e la Liguria in questi mesi non possa rappresentare finalmente un punto di svolta.

Genova, 2 agosto 2024

Il 25 aprile e del perché a scuola in Italia si fanno 3 volte i Sumeri ma mai la Seconda Guerra Mondiale

30 Aprile 2024 - di Matteo Repetti

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In questi giorni, mentre leggevo i resoconti della manifestazione del 25 aprile a Milano, ho avuto come una presa di coscienza.

Mi sono infatti sempre chiesto, prima da studente e poi da genitore, per quale motivo nelle scuole italiane di ogni ordine e grado viene fatta studiare la storia antica – vale per i Sumeri come per l’antico Egitto – sia alle elementari che alle medie che nelle superiori, mentre, più ci si avvicina alla contemporaneità, lo zelo degli insegnanti si affievolisce e gli avvenimenti del ’900 non sono oggetto di uno studio altrettanto serrato e scandito.

In particolare, poi, la Seconda Guerra Mondiale rappresenta una specie di tabù: al massimo si arriva ai cosiddetti suoi prodromi, e difficilmente lo studente medio italiano sa come è andata realmente a finire.

Sarà colpa dei programmi, dipenderà dagli insegnanti, a cui manca il tempo necessario alla fine dell’anno scolastico, pensavo.

Ma poi, leggevo che alle manifestazioni per il 25 aprile in tutta Italia le piazze sono state egemonizzate o comunque pesantemente condizionate da chi chiedeva il cessate il fuoco ovunque, in Ucraina come a Gaza, denigrando gli americani, la NATO, gli ebrei e la brigata ebraica; ed assistevo ai distinguo, ai complicati giochi verbali di chi in questo paese – compreso chi ci governa – non riesce a dirsi antifascista.

Ecco, allora ho, per la prima volta, nitidamente capito che la moratoria sulla Seconda Guerra Mondiale, la circostanza che la guerra di liberazione dal nazifascismo e la resistenza in Italia non venga studiata a scuola, non è affatto casuale: il tacito patto di non affrontare quelle pagine di storia – che dovrebbero costituire invece il fondamento della nostra comunità nazionale – è funzionale affinché ogni parte politica, ogni fazione possa sostenerne la sua versione, in una logica da tifosi, senza il fastidio di dover tenere in conto la realtà.

La verità dei fatti, per chi la vuole intendere, è d’altra parte ormai piuttosto nota.

Il ventennio fascista ha rappresentato un regime orribile, fatto di oppressione, di violenza, in cui è stata conculcata ogni più elementare forma di libertà: ed è bene sapere che oltre alla pizza, al bel canto, alla moda e al made in Italy, nel mondo la stessa parola fascismo ha purtroppo il nostro copyright.

Così com’è ormai storiograficamente accertato che il regime nazifascista è stato sconfitto in Italia dalle forze alleate, dagli angloamericani. Si calcola che siano morti in Italia per liberarci poco meno di 100.000 soldati americani, e complessivamente gli alleati (tra cui americani e britannici, ma anche polacchi, brasiliani, neozelandesi, ecc.) ebbero circa 313.000 “casualties” (tra morti, feriti, dispersi o prigionieri): si tratta di numeri di molto superiori alle forze e alle perdite partigiane, che militarmente ebbero un ruolo residuale.

In altre parole, e per essere chiari: senza i partigiani, gli alleati ci avrebbero messo un po’ di mesi in più a risolvere la guerra in Italia. Ma senza gli alleati, la resistenza non avrebbe potuto neanche cominciare.

D’altra parte, come ebbe a dire Churchill: “Bizzarro popolo gli italiani. Un giorno 45 milioni di fascisti. Il giorno dopo 45 milioni tra antifascisti e partigiani. Eppure, questi 90 milioni di italiani non risultano dai censimenti”. Insomma, è ormai acclarato che la resistenza non fu affatto un movimento di popolo, ma interessò una porzione molto limitata della popolazione al Nord del paese, e fu un fenomeno eterogeneo, in cui spinte ideali si mischiarono a regolamenti di conti, condotta da chi voleva fare la rivoluzione anche in Italia e quanti volevano invece semplicemente tornare a fare una vita normale.

Di certo ci fu anche un senso di riscatto civile e morale: ma l’Italia democratica e la Costituzione più bella del mondo furono anche frutto di contingenze geopolitiche.

Non sarebbe l’ora che queste cose, per come sono effettivamente andate, iniziassimo finalmente a dircele e a farle studiare ai nostri ragazzi? (con buona pace dei Sumeri, di cui sappiamo già tutto)

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