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Società

Su Becchi, sul premio di maggioranza e, soprattutto, su Norberto Bobbio

24 Settembre 2026 - di Dino Cofrancesco

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Intervenendo sul tema Democrazia e premio di maggioranza il filosofo del diritto, Paolo Becchi, se la prende col «premio di maggioranza», a suo avviso «in contrasto con l’art. 48 (secondo comma) della Costituzione che afferma che ogni voto deve avere uguale valore». «La democrazia rappresentativa, scrive, si fonda su un principio molto semplice ‘una testa, un voto’. Questo significa non solo che ciascun cittadino ha un voto a disposizione, ma che il suo voto conta come qualsiasi altro voto, per l’esito delle elezioni». Il discorso è ineccepibile però proprio Becchi, uno dei maggiori esperti italiani di Hegel, dovrebbe sapere che la rappresentatività è un valore che fa capo alla forma di governo democratica ma che, accanto, se non al di sopra delle forme di governo, ci sono gli Stati, che debbono tener conto, se liberali, delle opinioni di tutti i cittadini ma non possono dimenticare che se la rappresentatività è un valore, la governabilità è poi, ciò che tiene unite le comunità politiche. «Tot capita, tot sententiae», sì, ma quando è in gioco la ‘salus rei publicae’, le opinioni, i pareri, le idee non possono venir messi tutti sullo stesso piano, col risultato di impedire, ritardare, o arrivare a decisioni pasticciate. Occorre che a deliberare sia la maggioranza degli eletti dal popolo sovrano e che la soluzione sia abbastanza rapida, coerente, corrispondente a un progetto politico che, se impegnativo, non può essere condiviso da tutti. Il problema aperto è come assicurarsi la formazione di una maggioranza determinata: e, storicamente, alcuni hanno ritenuto di potersi affidare al collegio uninominale (corretto dalla fissazione di un quorum), altri di potersi fidare del sistema proporzionale (corretto dalla soglia del 5% che non consentirebbe ai partiti che non l’abbiano raggiunta di ottenere un seggio parlamentare).

Non entro nel merito della legge elettorale voluta dal Governo Meloni ma vorrei ricordare due eventi storici. In Italia, com’è noto, il sistema proporzionale, unito al voto universale, fu un autentico disastro nel 1919 e tra le cause di una instabilità istituzionale che avrebbe spianato la strada al fascismo. Il premio di maggioranza, invece, proposto da Alcide De Gasperi, nel 1953, respinto (anche da alcune formazioni liberali) e ‘diffamato’ come ‘legge truffa’ non passò ma avrebbe potuto assicurare una stabilità da cui il paese, uscito diviso e stremato dalla guerra, avrebbe tratto non poco beneficio.

Uno dei più profondi analisti politici italiani del secondo dopoguerra, Giuseppe Maranini, nella sua magistrale Storia del potere in Italia 1848-1967, sosteneva – lo ricorda Sergio Romano – che «la legge proporzionale servì soprattutto agli apparati dei partiti ed ebbe l’effetto di trasformare l’Italia in una democrazia pseudoparlamentare dove le Camere registrano, con qualche sporadico dissenso, le decisioni concordate fra le segreterie delle maggiori forze politiche nazionali. Per spezzare l’egemonia dei partiti sul Paese occorrono ‘leggi elettorali che affranchino i parlamentari dalla dipendenza degli apparati’».

Becchi, stranamente, si richiama, per la sua tesi, all’autorità di Norberto Bobbio. Dico stranamente perché il filosofo del diritto e della politica torinese – a differenza di altri importanti teorici del Partito d’Azione da cui proveniva – fu sempre insensibile alla necessità di conferire un potere reale all’esecutivo, a garanzia della stabilità e della governabilità dello Stato; un potere reale reso possibile, in Francia, dalle riforme istituzionali di De Gaulle, che decise di abolire il sistema proporzionale (in vigore nella Quarta Repubblica), considerandolo «il principale responsabile della frammentazione politica, del proliferare di piccoli partiti e dell’estrema instabilità dei governi dell’epoca», e sostituendolo col sistema maggioritario uninominale a doppio turno».

In realtà, Bobbio era sostanzialmente estraneo, per formazione filosofica e culturale, alla democrazia nel senso dei suoi grandi teorici ottocenteschi (da Jules Michelet a Giuseppe Mazzini): il suo illuminismo, cartesiano ed egualitario, conosceva solo gli individui – titolari, per nascita, di diritti civili e politici – e i loro bisogni – i diritti sociali cui avrebbe dovuto provvedere lo stato liberalsocialista. Per lui, non solo la parola nazione ma, altresì, la parola popolo erano sospette, sapevano di prefatio ad faschismum: non esistono i popoli, esistono, appunto, solo gli individui hic et nunc le cui voci vanno ascoltate e considerate come uguali. Scriveva su ‘il Viesseux’– nell’articolo La Rivoluzione francese e i diritti dell’uomo (6 gennaio 1989) – «‘Popolo’ è un concetto ambiguo, di cui si sono servite anche tutte le dittature moderne. È un’astrazione talora ingannevole: quanta parte degli individui che vivano su un territorio il termine ‘popolo’ comprenda non è chiaro. […] Potrà sembrare ostico a chi non può pensare alla società se non come un organismo, ma, piaccia o non piaccia, la società democratica non è un corpo organico ma è una società di individui». Il principio ‘una testa, un voto’ indubbiamente si trova in linea con questo stile di pensiero così nettamente antiorganicista da non riconoscere che gli individui sono ‘persone’ reali e concrete, non esseri astraibili da famiglia, tradizioni, costumi,  e che ad essi potrebbe stare più  a cuore la salvaguardia del loro protetto spazio comunitario che non un conteggio di voti che li ponga – solo teoricamente, peraltro – tutti sullo stesso piano e indebolisca le risorse del potere preposto a  quella salvaguardia.

F.A. Hayek in Individualismo e ordine economico, contrappone lo pseudo-individualismo illuministico «che assume che la Ragione, con la R maiuscola, sia sempre completamente e ugualmente disponibile a tutti gli essere umani e che qualsiasi cosa che l’uomo abbia raggiunto sia soggetta al controllo della ragione individuale, essendone il risultato diretto», al vero individualismo liberale (di Burke, di Tocqueville) definito come  «‘approccio anti-razionalistico’, che considera l’uomo non come un essere estremamente razionale ed intelligente, ma come un essere molto irrazionale e fallibile, i cui errori individuali sono corretti solo nel corso di un processo sociale, e che punta a tirare fuori il meglio da un materiale alquanto imperfetto».

Con questi rilievi, non intendo certo perorare la causa del sistema uninominale o del ‘premio di maggioranza’ ma solo ricordare che, in questo dibattito storico e teorico, dovrebbe tenersi in somma considerazione il problema della governabilità che è affare di ragion politica non di ragion giuridica.

Personalmente credo che il sistema proporzionale abbia bisogno di grosse e sostanziali correzioni (che magari non saranno quelle che ha in mente il centro-destra). Nella Prima Repubblica, un partitino appena al disopra del 2%, poteva ottenere anche le più alte cariche di governo se sceglieva di schierarsi con la coalizione di centro piuttosto che con quella di sinistra. Ero tra quelli che non riuscivano a rassegnarsi al vantaggio conferito a piccole formazioni di essere il ‘peso determinante’ nella costituzione di un governo. Eppoi non ero affatto convinto che l’Italia di minoranza fosse l’Italia della ragione.

(22 Settembre 2026)

Una proposta a partire dai tragici eventi di Grinzane Cavour – Sul rischio “elettivo criminale”

24 Settembre 2026 - di Roberto Petacco

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Nel caso Roggero, per quanto si è potuto capire, non è stata riconosciuta, né seriamente accreditata, una temporanea incapacità di intendere e di volere.

A parte quello che dicono i media e le ricostruzioni giudiziarie, quello che sconvolge il non addetto ai lavori é soprattutto la visione del filmato dei fatti: la vittima della rapina che insegue i rapinatori all’esterno, spara più colpi a distanza ravvicinata, mira a organi vitali, colpisce un rapinatore ferito con calci al volto, punta l’arma scarica contro il viso del rapinatore a terra.

Forse per questo la Corte ha sottolineato che l’azione fu «volontaria, consapevole e sproporzionata» e che non vi era alcuna situazione di pericolo attuale.

Vedremo come andrà a finire, ma chiunque dotato della maturità del ‘padre di famiglia’, dopo visto il filmato non può che rimanere perplesso sentendo le proposte di amnistia degli sciacalli della politica, pronti a cavalcare ogni tigre, pur di ricavarne consenso.

Quello che invece è il punto che seriamente andrebbe affrontato, dopo questa esperienza, é quello degli indennizzi alle vittime-rapinatori. E’ un tema questo ancor più scottante, ma forse meno divisivo per la gente comune che comunque, anche se solo emotivamente, riesce a riconoscere i casi di effettivo eccesso di legittima difesa e, dunque la necessità di una pena detentiva. Sembrerebbe, però, che proprio in questi casi, il concetto di indennizzo ai familiari del rapinatore sia ritenuto dai più profondamente ingiusto, persino premiante per chi del furto e della rapina ha fatto una attività ‘lavorativa’ vera e propria, attraverso la quale campare.

Su questo bisognerebbe, pertanto, riflettere a fondo.

A. Premessa alla proposta di emendamento

La situazione, senza apparire ‘tremendi semplificatori’, potrebbe forse essere affrontata introducendo nel sistema penale e civile il principio di “rischio elettivo criminale”, modellato sul concetto di ‘rischio elettivo’ già presente nel Codice civile. A tal fine si rammenta che il ‘rischio elettivo’ indica una condotta del lavoratore abnorme, volontaria ed estranea alle mansioni affidate, che interrompe il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento lesivo. Tale concetto opera in modo unitario sul piano giuridico per escludere la responsabilità del datore di lavoro, sia essa civile o penale, sebbene con rilievi procedurali differenti

Il rischio Elettivo in Sede Civile può comportare l’Esclusione risarcitoria: libera il datore di lavoro e l’assicurazione (es. INAIL) dal risarcimento del danno e dall’indennizzo.

L’obiettivo della proposta è, pertanto, quello di consentire al giudice di valutare la condotta dell’autore del reato che (a similitudine del lavoratore che violi manifestamente il contratto e le norme di sicurezza del lavoro), violi il “patto di convivenza civile” che regola la Societa’ e si esponga volontariamente a un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.

La norma non eliminerebbe la tutela minima della vita, non autorizzerebbe la violenza privata, non creerebbe ‘categorie di cittadini’ prive di diritti fondamentali, risarcimenti automatici a favore di soggetti che hanno contribuito in modo determinante all’evento. Tutto questo è, ovviamente, il semplice pensiero del ‘buon padre di famiglia’ che vedrebbe come saggia e giusta l’introduzione del citato principio di “rischio elettivo criminale” e dunque (ci perdonino i giuristi) previsioni riconducibili a concetti come:

  • Si considera rischio elettivo criminale la condotta dell’autore del reato che, nel realizzare l’azione criminosa, si espone volontariamente a un rischio grave e non necessario, prevedibile e idoneo a determinare o aggravare l’evento lesivo derivante dalla reazione difensiva della persona offesa o di terzi.
  • Quando l’autore del reato, con condotta volontaria e consapevole, si espone a un rischio grave e non necessario, tale condotta è valutata ai fini della responsabilità civile dell’agente che abbia reagito al reato, con possibilità di riduzione o esclusione del risarcimento.
  • Non è dovuto il risarcimento del danno nei confronti dell’autore di un reato contro la persona o il patrimonio quando questi, nel commettere il fatto, si sia esposto volontariamente a un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.
  • Costituiscono rischio grave, tra l’altro:

a) l’uso, l’esibizione o il porto di armi (anche sotto forma di modelli) o strumenti atti a offendere;

b) l’aggressione fisica o minacciosa;

c) la fuga ad alta velocità o in condizioni tali da porre in pericolo la vita o l’incolumità di terzi;

d) l’ingresso in luoghi o situazioni con elevata probabilità di reazione difensiva;

e) ogni condotta che aumenti volontariamente la tensione o il pericolo.

– In presenza di rischio elettivo criminale, il giudice, valutate le circostanze del caso concreto, può ridurre o escludere il risarcimento del danno in favore dell’autore del reato o dei suoi aventi causa.

– Resta ferma la tutela minima della vita e dell’integrità fisica, che non comporta tuttavia automaticamente un indennizzo economico.

B. Riferimenti normativi (ricerche normative-giuridiche con l’ausilio di Copilot-Microsoft e OpenAI)

Il sistema italiano già prevede che, quando il ladro è armato, usa violenza, minaccia la vita del cittadino, la reazione difensiva possa essere molto più ampia e che il risarcimento possa essere ridotto o escluso. Questo non è, dunque, un vuoto normativo, e trova già riscontro nel Codice penale, nel Codice civile e nella giurisprudenza consolidata. Da una breve ricerca si é tratto, infatti, quanto segue:

B1. Art. 52 c.p. – Legittima difesa, cuore della questione:

“La difesa è legittima quando:

– c’è un’aggressione ingiusta,

– c’è un pericolo attuale,

– la reazione è necessaria,

– la reazione è proporzionata.

Se il ladro è armato o violento la giurisprudenza dice che:

“La proporzionalità si valuta in relazione al pericolo concreto. Se il ladro:

– brandisce un’arma,

– punta un coltello,

– minaccia di sparare,

– aggredisce fisicamente;

allora: la reazione può essere molto più intensa, anche letale, senza che vi sia responsabilità penale o civile”.

B2. Art. 55 c.p. – Eccesso colposo di legittima difesa.

A questo caso vorrebbe riferirsi il tema del risarcimento e la proposta.

Se la difesa è legittima, ma eccede, l’autore può essere punito penalmente, ma la responsabilità civile può essere ridotta, perché l’eccesso colposo:

– è meno grave dell’omicidio volontario,

– riconosce che la reazione nasce da una situazione di pericolo,

– attribuisce parte della responsabilità al ladro.

Infatti, la Cassazione ha stabilito più volte che la condotta aggressiva del ladro concorre alla produzione dell’evento. E questo concorso riduce normalmente il risarcimento (si veda il successivo para B5).

B3. Art. 2043 c.c. – Responsabilità civile:

La norma generale dice che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi l’ha commesso al risarcimento”.

Ma la giurisprudenza applica un principio fondamentale per il quale il risarcimento si riduce quando la vittima del danno (il ladro) ha concorso a causarlo. Questo è il concorso colposo del danneggiato. A questo articolo, concorre l’Art. 1227 c.c., che viene applicato analogicamente. Infatti, se il ladro: entra armato, minaccia, aggredisce, crea una situazione di pericolo, allora:

– concorre alla produzione dell’evento,

– il risarcimento può essere ridotto o escluso.

B4. Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del danneggiato:

Questa norma è decisiva:

“Se il danneggiato ha concorso a causare il danno, il risarcimento è ridotto.

E se il concorso è determinante, il risarcimento può essere azzerato.”

B5. Giurisprudenza consolidata.

La Cassazione ha stabilito che:

– il ladro armato accetta il rischio di una reazione violenta;

– la sua condotta concorre alla produzione dell’evento;

– il risarcimento può essere ridotto o escluso.

Esempi di sentenze (riassunte, non testuali):

– Cass. pen., sez. I, 2017: “La reazione armata del cittadino è proporzionata quando il ladro è armato”.

– Cass. civ., sez. III, 2019: “Il concorso colposo del ladro armato può escludere il risarcimento”.

– Cass. pen., sez. V, 2021: “La minaccia alla vita giustifica una reazione letale”.

C. Principio di “rischio elettivo criminale” nella responsabilità civile e necessità della riforma

Questo rapido excursus dovrebbe aver illustrato il fondamento giuridico, la necessità sistemica e la compatibilità costituzionale della proposta introduzione del principio di rischio elettivo criminale, volto a consentire la riduzione o l’esclusione del risarcimento civile nei confronti dell’autore di un reato che, nel commetterlo, si esponga volontariamente a un rischio grave e non necessario.

Abbiamo già illustrato come l’ordinamento italiano tuteli la vita e l’integrità fisica di ogni individuo (artt. 2 e 32 Cost.), ma riconosce anche il diritto alla legittima difesa (art. 52 c.p.), la rilevanza del concorso del danneggiato nella produzione del danno (art. 1227 c.c.), la possibilità di valutare la condotta dell’aggressore ai fini della responsabilità civile (art. 2043 c.c.).

Il sistema, tuttavia, per quanto appurato, sembrerebbe non disporre di una norma esplicita che consenta al giudice di modulare il risarcimento civile quando il reo viola gravemente il patto di convivenza sociale e si espone volontariamente a un rischio elevato, contribuendo in modo determinante all’evento lesivo. La proposta del ‘rischio elettivo criminale’ potrebbe, pertanto colmare questa lacuna.

La riforma si ritiene assolutamente necessaria perché potrebbe evitare risarcimenti percepiti come ingiusti, attraverso il chiarimento dei criteri di valutazione della responsabilità civile. Soprattutto, con l’armonizzazione delle norme penali e civili.

Il tutto per ridurre la pressione giudiziaria su cittadini che reagiscono a condotte criminali e rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

D. Lineamenti dell’emendamento proposto:

Solo come linee di indirizzo per un emendamento ai Codici penale e civile, si elencano – senza pretese di esaustività e correttezza tecnica – i punti salienti dello stesso, redatto con linguaggio che potrebbe risultare non precisamente conforme alla prassi legislativa.

  1. Introduzione del principio di “rischio elettivo criminale” nella responsabilità civile (Rischio elettivo criminale e concorso nella produzione dell’evento lesivo). All’articolo 2043 del Codice civile si propone l’aggiunta del seguente comma:

«Non è dovuto il risarcimento del danno nei confronti dell’autore di un reato contro la persona o il patrimonio quando questi, nel commettere il fatto, si sia esposto volontariamente a un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.»

B. All’articolo 59 del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Quando l’autore del reato, con condotta volontaria e consapevole, si espone a un rischio grave e non necessario, tale condotta è valutata ai fini della responsabilità civile dell’agente che abbia reagito al reato, con possibilità di riduzione o esclusione del risarcimento.»

  1. Dopo l’articolo 55 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 55-bis (Rischio elettivo criminale).

«1. Si considera rischio elettivo criminale la condotta dell’autore del reato che, nell’attuare l’azione criminosa, si espone volontariamente a un rischio grave e non necessario, prevedibile e idoneo a determinare o aggravare l’evento lesivo derivante dalla reazione difensiva della persona offesa o di terzi.»

«2. Costituiscono rischio grave, tra l’altro:

a) l’uso, l’esibizione o il porto di armi o strumenti atti a offendere;

b) l’aggressione fisica o minacciosa;

c) la fuga ad alta velocità o in condizioni tali da porre in pericolo la vita o l’incolumità di terzi;

d) l’ingresso in luoghi o situazioni con elevata probabilità di reazione difensiva;

e) ogni condotta che aumenti volontariamente la tensione o il pericolo.»

«3. In presenza di rischio elettivo criminale, il giudice, valutate le circostanze del caso concreto, riduce o esclude il risarcimento del danno in favore dell’autore del reato o dei suoi aventi causa.»

«4. Resta ferma la tutela minima della vita e dell’integrità fisica, che non comporta tuttavia automaticamente un indennizzo economico.»

D. Sintesi illustrativa

La presente proposta introduce nel sistema penale e civile il principio di rischio elettivo criminale, modellato sul concetto di rischio elettivo già presente nel diritto del lavoro e nella normativa INAIL.

L’obiettivo è consentire al giudice di valutare la condotta dell’autore del reato che, violando il patto di convivenza civile, si espone volontariamente ad un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.

La norma: non elimina la tutela minima della vita, non autorizza la violenza privata, non crea categorie prive di diritti fondamentali, ma introduce un criterio di equità nella responsabilità civile, evitando risarcimenti automatici a favore di soggetti che hanno contribuito in modo determinante all’evento.

La proposta di inserimento di un emendamento di questo tenore nei Codici civile e penale sembrerebbe presentare elementi di coerenza e sostenibilità:

– coerenza con il sistema normativo vigente,

– compatibilità con la Costituzione,

– rispondenza a esigenze reali di equità,

– messa a disposizione dei giudici di strumenti chiari ed applicabili,

– eliminazione di condizioni che possano determinare risarcimenti paradossali,

– rafforzamento della coerenza tra diritto penale e civile.

A proposito del ritorno dei socialdemocratici – Lezione svedese

21 Settembre 2026 - di Luca Ricolfi

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Adesso è ufficiale: le elezioni in Svezia le ha vinte la sinistra, il premier conservatore Kristersson si è dimesso, il temuto ingresso al governo dei Democratici Svedesi (partito di estrema destra anti-migranti, guidato da Jimmie Åkesson) non avverrà, la barra del timone ritorna in mano alla socialdemocratica Magdalena Andersson.

Una boccata di ossigeno per la sinistra, che ormai – nell’Unione Europea – era al governo in appena 4 paesi su 27. Precisamente: in Spagna, Danimarca, Lituania, Malta.

Ora si aggiunge la Svezia, da sempre punto di riferimento delle politiche progressiste.

Questa, però, è solo una parte della storia. Se vogliamo capire il voto svedese, e più in generale lo stato di salute della sinistra in Europa, dobbiamo tenere conto anche di altri fattori.

Primo elemento: in Svezia, paradossalmente, a spianare la strada al ritorno della sinistra al governo è stata la destra stessa. L’ascesa della destra, nel 2022, era avvenuta anche perché sotto i governi precedenti (socialdemocratici) vi era stata un’esplosione di violenza, legata anche all’immigrazione. E il governo moderato di Kristersson, appoggiato dall’esterno dai Democratici Svedesi, quell’ondata di violenza era stato capace di contenerla (-30% di omicidi). In poche parole: era riuscito nel miracolo di attuare politiche “legge e ordine” senza però concedere l’accesso al governo agli estremisti di Jimmie Åkesson. Accesso che invece ora, nel caso di una vittoria travolgente dell’estrema destra, sarebbe stato praticamente certo. In poche parole: il governo moderato uscente è apparso al tempo stesso superfluo, perché il lavoro repressivo era già stato fatto, e temibile perché minacciava di portare al governo l’estrema destra.

Ma c’è anche un secondo elemento che ha favorito il ritorno dei socialdemocratici al potere: la ripetuta, sincera, autocritica dei socialdemocratici e della loro leader Magdalena Andersson, che specie nella fase finale della campagna elettorale aveva finalmente riconosciuto apertamente i propri errori in materia di governo dei flussi migratori.

Di qui il cocktail perfetto: la destra moderata fa intravedere il possibile accesso al potere della destra estrema, mentre la sinistra moderata si candida a tornare al governo giurando di aver inteso la lezione. E l’elettorato, che dalla destra ha avuto quel che voleva (meno delitti), torna ad affidarsi a una sinistra che si presenta con l’umiltà di chi ha capito di aver sbagliato.

Ma è allargando lo sguardo al resto d’Europa che le cose si fanno più interessanti. Entrambi i paesi di tradizione occidentale in cui la sinistra è ancora al potere – la Danimarca e Malta – sono governati da partiti che, sull’immigrazione, attuano politiche restrittive, qui da noi sbrigativamente etichettate come “di destra”. Solo in Spagna è dato osservare una sinistra che è al potere e attua politiche aperturiste in materia migratoria.

Ma ancora per quanto?

La crisi di Ceuta lascia supporre che, anche qui, le cose possano evolvere in una direzione più europea, dove per “europea”, naturalmente, intendo più in linea con gli indirizzi restrittivi del recente Patto di Migrazione e Asilo.

I sondaggi più recenti condotti in Spagna segnalano una crescita molto rapida dell’estrema destra di Vox, oltreché un indebolimento delle forze della coalizione progressista Sumar, alleata del Partito Socialista del premier Sanchez. Ma soprattutto segnalano che una netta maggioranza della popolazione considera quella avvenuta a Ceuta un’invasione, e teme un grave deterioramento dei rapporti con il Marocco, da molti considerato l’ispiratore di tale invasione.

È una lezione per la sinistra di casa nostra?

Forse sì, forse no. In ogni caso è un bivio: seguire il modello aperturista di Pedro Sanchez, o incamminarsi sulla strada che ha riportato al governo i socialdemocratici di Mette Frederiksen in Danimarca e Magdalena Andersson in Svezia?

[articolo uscito sul Messaggero il 18 settembre 2026]

L’avanzata di AfD in Germania – Il problema non è solo l’Europa

21 Settembre 2026 - di Luca Ricolfi

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La travolgente vittoria di Alternative für Deutschland (AfD) alle elezioni in Sassonia-Anhalt (primo partito, con il 44% dei consensi) ha suscitato preoccupazione, timore, sconforto in Germania e nel resto d’Europa. Uno smarrimento che è diventato angoscia quando il conteggio dei seggi ha rivelato che, ove stringesse un’alleanza con la BSW di Sahra Wagenknecht (partito di sinistra ma anti-migranti), la AfD potrebbe tranquillamente insediarsi al governo di quel Land, situato nella ex Germania-Est.

Lo sconforto dei progressiti è comprensibile, ma controproducente: parlare di neo-nazismo, “onda nera”, “buio sopra Berlino” è la via maestra per non capire quel che è successo. Ma anche le reazioni dei conservatori, che danno buona parte della colpa alle politiche e alle non-politiche dell’establishment europeo, sono alquanto fuori bersaglio. Certo, si può osservare che l’autolesionismo dell’Europa viene da lontano, anzi da lontanissimo (Giulio Tremonti ne fece una diagnosi spietata ben 21 anni fa nel suo libro Rischi fatali), e che il green deal – con conseguente smantellamento accelerato dell’industria europea – ha dato il colpo di grazia. E tuttavia, a mio parere, addossare tutta la colpa all’Europa e alla sua classe dirigente, è un errore di prospettiva.

L’avanzata delle destre fa parte di un fenomeno molto più generale, in atto da decenni ma esploso a partire dalla grande crisi finanziaria del 2007-2008: l’ascesa dei populismi, di destra e di sinistra. Ci sono robuste evidenze empiriche secondo cui la miccia che fa decollare i consensi ai partiti populisti è la domanda di protezione che – implacabilmente – scatta nell’elettorato quando insicurezza economica e insicurezza sociale si combinano nel medesimo cocktail, come è successo sia negli anni della crisi finanziaria (2007-12) sia in quelli della guerra in Ucraina (2022-26).  Che poi le preoccupazioni economiche portino voti soprattutto ai partiti populisti di sinistra, e quelle sociali (paura della criminalità, dell’immigrazione e del terrorismo) ai partiti populisti di destra, è meno importante dell’elemento che hanno in comune: una drammatica, intensissima domanda di protezione (detto per inciso: il partito della Wagenknecht, un partito di sinistra anti-migranti, è la perfetta illustrazione della affinità e compatibilità fra i due tipi di domanda di protezione).

Ma torniamo alla classe dirigente europea, la cui mancanza di coesione, lungimiranza, e sensibilità politica non si sottolineerà mai abbastanza. Perché, nonostante tutto ciò, è fuorviante indicarla come la causa principale del disastro?

La ragione è relativamente semplice. Se l’avanzata delle destre cosiddette estreme o radicali è innanzitutto un aspetto del problema ben più ampio dell’avanzata dei populismi – e in particolare di quelli di destra – nel cuore delle democrazie occidentali, non possiamo non notare che tale avanzata avviene anche al di fuori dell’Unione Europea. I populisti sono vivi e vegeti (e non di rado al potere) negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Norvegia, in Svizzera. Se tutta o buona parte della colpa fosse dell’Europa, nei paesi che ne sono fuori il populismo avrebbe ben poco seguito.  E invece no, i partiti ostili all’immigrazione hanno un largo seguito in tutti e quattro quei paesi.

Questo significa una cosa soltanto: i problemi dell’immigrazione sono così ardui che (quasi) nessuno Stato democratico è in grado di gestirli in modo soddisfacente, nemmeno quando è libero (o si è liberato) dai vincoli europei. Possiamo rimproverare l’Europa, la sua corte di Giustizia, i suoi regolamenti, le sue norme iper-garantiste, di aver reso ancora più ardui i problemi posti dall’immigrazione. Ma non possiamo illuderci che, fuori dell’Europa, ciò che era difficilissimo diventi miracolosamente facile.

[articolo uscito sul Messaggero il 12 settembre 2026]

Verso le elezioni – Avremo quattro poli?

11 Settembre 2026 - di Luca Ricolfi

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Questa, sul piano delle intenzioni di voto, è stata una legislatura piuttosto stabile. Al momento delle elezioni politiche (settembre 2022) i quattro partiti di governo raccolsero un po’ meno del 44% dei consensi, ma nei mesi successivi lo incrementarono sensibilmente, portandosi intorno al 48%. Questa percentuale è rimasta piuttosto stabile, e in qualche momento è anche arrivata a sfiorare il 50%. Per contro, l’insieme dei partiti del Campo largo, pur con qualche oscillazione, è quasi sempre rimasto vicino al 43-44%, dunque parecchi punti sotto la percentuale dei partiti di governo.

Con l’ingresso sulla scena politica del partito di Vannacci (Futuro Nazionale), avvenuto a febbraio di quest’anno, la situazione si è progressivamente modificata. Settimana dopo settimana, Futuro Nazionale ha conquistato consensi, erodendo progressivamente quelli dei partiti di governo, fino a portarli in prossimità del 42%, un po’ al di sotto del livello conquistato alle elezioni Politiche di 4 anni fa. E tuttavia, fino a poco tempo fa, la somma dei consensi ai partiti di centro-destra, incluso Vanacci, è rimasta vicina al 48-49%, ben al di sopra del consenso raccolto dal Campo largo. Ancora alla fine di luglio, un sondaggio di Demopolis assegnava al Centro destra allargato addirittura il 50% dei consensi (43 ai partiti di governo, 7% a Futuro Nazionale), contro il 45% scarso del Campo largo.

Ora però alcuni sondaggi gettano un po’ di scompiglio nelle acque stagnanti degli orientamenti elettorali, introducendo le prime vere novità dopo le elezioni del 2022. Prima novità: non tutti i sondaggi danno Fratelli d’Italia – il partito di Giorgia Meloni – sensibilmente al di sopra della percentuale (26%) conquistata alle elezioni politiche. Alcuni sondaggi lo danno addirittura sotto il 26%.

Seconda novità, di pochissimi  giorni fa: un sondaggio di YouTrend, pur dando il partito di Giorgia Meloni ancora al di sopra del 26%, assegna ai 4 partiti di governo (quindi escluso Futuro Nazionale) un consenso di appena il 38.9%, largamente inferiore al consenso ottenuto alle elezioni politiche, e a maggior ragione inferiore al consenso mantenuto fin qui in tutta la Legislatura. Terza novità, forse la più importante: per la prima volta da quando Vannacci ha fondato il suo partito, la somma dei consensi al centro-destra esteso a Vannacci (46.8%) scende al di sotto del 47%, non  troppo lontana dai consensi attualmente raccolti dal Campo largo (44.6%). Il che vuol dire che, contrariamente a quanto molti ritenevano fino a qualche giorno fa, il centro-destra rischia di perdere le prossime elezioni politiche anche se ingloba il partito di Vannacci.

Ma c’è anche un’altra piccola (o forse grande) novità che emerge dall’ultimo sondaggio di YouTrend. Contrariamente a quel che spesso accade nei sondaggi, fra le alternative di voto sono state incluse anche due formazioni nuove, entrambe di orientamento liberale: il Partito Liberaldemocratico (1.3%) e Ora! (1.1%).

È abbastanza probabile che entrambe si alleino con Azione, il partito di Carlo Calenda, ritornato, per la prima volta da parecchio tempo, in prossimità del 4% dei consensi (3.9%).

Ciò significa che questa area di centro liberale attualmente attira circa il 6.3% dei consensi, presumibilmente destinati a crescere un po’ quando, con l’approssimarsi delle elezioni, aumenterà la visibilità delle formazioni più nuove.  Non è pochissimo se si considera che la forza politica più affine – Italia viva – ne è esclusa, e che se la conteggiassimo il Centro varrebbe l’8.7% dei consensi, ossia un po’ di più di quanti (il 7.8%) a suo tempo ne aveva raccolti il Terzo Polo di Calenda e Renzi.

Se questi sono i numeri, non si può escludere che, alla fine, ad affrontarsi alle elezioni politiche i poli finiscano per essere quattro: centro-destra, Campo largo, Futuro nazionale, Centristi. Con un possibile esito, aborrito dalla destra, auspicato dai Centristi, non inviso alla sinistra: la formazione di un governo di più o meno larghe intese, che include i centristi ed esclude le forze più anti-europee.

[articolo uscito sul Messaggero il 7 settembre 2026]

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