Il volto inquietante dei servizi sociali – Bimbi nel bosco
Credo siano pochi a non aver avuto notizia della vicenda dei “bambini nel bosco”: tre ragazzini (da 6 a 8 anni) separati dai genitori e accompagnati con la forza (da assistenti sociali e carabinieri) in una casa-famiglia. E credo pure che siano pochi, fra quanti hanno avuto notizia della vicenda, che non si siano fatti un’opinione, magari poco informata sui fatti, riguardo all’opportunità o meno di questa separazione.
Per mettere subito le carte in tavola, ammetto che la mia simpatia va alla famiglia nel bosco, non ai servizi sociali, ma sono pronto a ricredermi se emergessero fatti nuovi, finora sconosciuti o ignorati. Qui quello di cui vorrei parlare sono alcune questioni di principio che si pongono comunque, a prescindere dalla vicenda particolare.
L’ordinanza cautelare non è fondata sul pericolo di lesione del diritto dei minori all’istruzione, ma sul “pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione”, lesione potenzialmente portatrice di “gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore”. Tale diritto “alla vita di relazione” si fonderebbe nientemeno che sull’articolo 2 della Costituzione. E allora leggiamolo, questo articolo 2:
“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.
Come si vede non c’è alcun riferimento alla vita di relazione, ma si fa genericamente riferimento al fatto che i diritti inviolabili dell’uomo vanno garantiti anche “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Prima questione. Può un giudice, da questa formulazione ultra-generica, dedurre che la vita di relazione dei tre bambini, che si svolge in famiglia e presso le famiglie limitrofe (purché non avvezze a dare un cellulare ai loro figli), è gravemente limitata? Se un giudice può permettersi una simile interpretazione ultra-estensiva e decisamente soggettiva, allora dovremmo dedurne che un altro giudice, sempre sulla base del medesimo articolo 2 della Costituzione, potrebbe imporre a chiunque di prestare attività di volontariato o servizio sociale, in ossequio ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Insomma: non è un po’ eccessiva la libertà che i giudici si sono presi?
Seconda questione. Ammettiamo per un momento che un’educazione dei figli fondata sul rapporto con la natura e sull’evitamento dei pericoli della vita scolastica e sociale (bullismo, dipendenza, droghe, violenza) possa effettivamente produrre in futuro “gravi conseguenze psichiche ed educative”. Resterebbe da rispondere a due domande:
- i pericoli (generici) ventilati dagli assistenti sociali sono più gravi dei pericoli da eccesso di socializzazione, da cui l’educazione naturale li protegge?
- siamo sicuri che il trauma certo che la separazione forzata dai genitori e l’allontanamento dalla casa nel bosco producono sia meno grave dei traumi (ipotetici) evocati dagli assistenti sociali?
Non è finita. Nell’ordinanza si afferma pure che “l’assenza di agibilità e pertanto di sicurezza statica, anche sotto il profilo del rischio sismico e della prevenzione di incendi, degli impianti elettrico, idrico e termico e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell’abitazione, comporta la presunzione ex lege dell’esistenza del pericolo di pregiudizio per l’integrità e l’incolumità fisica dei minori”. Non occorre andare nei campi Rom (come suggerisce Salvini), ma basta fare un giro per gli alloggi popolari delle maggiori città italiane per constatare che esattamente i medesimi rilevi, e talora pure qualche rilievo in più, si applicano a decine di migliaia di famiglie, delle cui condizioni abitative né i Comuni né i servizi sociali sembrano preoccuparsi più di tanto. E dire che molte situazioni di grave degrado e di pericolo per i minori sono arcinote e si vedono a occhio nudo.
Di qui una terza questione. In un paese in cui i magistrati amano trincerarsi dietro l’obbligatorietà dell’azione penale, e i media forniscono quotidianamente innumerevoli notizie di reato sul degrado delle periferie, come mai tanta solerzia verso i diritti di tre “bambini nel bosco”, desocializzati ma felici, e completo disinteresse per i bambini delle periferie urbane, ultra-socializzati ma non di rado costretti a vivere in abitazioni fatiscenti?
Infine, forse la questione più importante: da dove viene tanta arroganza dei servizi sociali, da dove viene la presunzione che lo Stato abbia non solo il diritto ma il dovere di intromettersi nelle scelte educative dei genitori?
Anziché forzare il senso dell’articolo 2 della Costituzione, forse i magistrati avrebbero dovuto rispettare la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1948), che all’articolo 26, comma 3, recita: “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli”.
[articolo uscito sulla la Ragione il 25 novembre 2025]

