A proposito di violenza sessuale – Il lodo Bongiorno
In primo pianoPoliticaSocietàHa suscitato stupore (e in alcuni indignazione) la mossa con cui Giulia Bongiorno, presidente della Commissione Giustizia del Senato, ha proposto di modificare la legge sulla violenza sessuale approvata a novembre dalla Camera, una legge molto avanzata passata all’unanimità grazie a un accordo politico fra Giorgia Meloni e Elly Schlein. A me invece aveva suscitato stupore, a suo tempo, che la nuova legge (d’ora in poi, per brevità, “legge Boldrini”) fosse passata senza alcuna opposizione, astensione, distinguo, riserva da parte di qualche deputato. L’unanimità o quasi-unanimità, infatti, spesso altro non è che la conseguenza di un clima politico-mediatico-culturale pressante, per non dire intimidatorio, che rende politicamente costoso ogni distinguo e dissenso. È già successo ai tempi di Mani pulite, è capitato di nuovo ai tempi della riduzione del numero di parlamentari, si è ripetuto pochi mesi fa con la legge sul femminicidio e, appunto, con la legge sulla violenza sessuale, non a caso entrambe approvate a ridosso della giornata contro la violenza sulle donne.
Il mio stupore derivava e deriva da due considerazioni distinte. Primo, il testo approvato alla Camera era chiaramente mal formulato sul piano tecnico, come è stato ripetutamente fatto notare nelle audizioni seguite all’approvazione della legge. Secondo, la materia è incandescente e qualsiasi soluzione, anche quella giuridicamente più ben congegnata, comporta un prezzo alto in termini di diritti sacrificati. Da questo punto di vista, ben venga il sasso nello stagno gettato dall’on. Bongiorno.
Ma veniamo al merito. Prima della legge Boldrini, ovvero vigente la vecchia legge del 1996, il nucleo del reato di violenza sessuale era l’articolo 609bis del Codice Penale, che puniva “chiunque, con violenza o minaccia o mediate abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali” (atti peraltro definiti in modo sempre più estensivo, fino alla pacca sul sedere e alla “mano morta”). Con la legge Boldrini, approvata due mesi fa, la formulazione dell’articolo 609bis cambia radicalmente: ora ad essere punibile è “chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima”. In sostanza: il reato di violenza sessuale non richiede più l’uso di forza, coercizione, abuso di autorità. Il concetto di “consenso libero e attuale” adotta in cosiddetto modello del consenso, tipico della legge spagnola («solo sí es sí»).
Con la proposta-Bongiorno, infine, ci si attesta su una posizione intermedia: la nuova formulazione punisce “chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti”. La formulazione è intermedia perché – come nel caso della legge Boldrini – non richiede che vi sia violenza o coercizione, ma solo che gli atti sessuali siano contro la volontà di chi li subisce, con conseguente rinuncia al concetto di “consenso libero e attuale”. È il modello del dissenso, adottato dalla Germania una decina di anni fa.
A prima vista potrebbe sembrare che i due modelli siano equivalenti: vietare gli atti sessuali in presenza di un dissenso o vietarli in assenza di un consenso può sembrare la stessa cosa. E la distinzione può apparire di lana caprina. Ma non è così: come è stato autorevolmente osservato (ad esempio dal prof. Gian Luigi Gatta in audizione presso la Commissione Giustizia del Senato), il modello spagnolo e il modello tedesco sono alternativi, e dall’adozione di ciascuno di essi scaturiscono “significative implicazioni pratiche”, specie per le possibilità e le strategie di autodifesa dell’accusato.
Da tutto ciò possiamo trarre una prima conclusione: la difesa feticistica della lettera della legge Boldrini è infondata, perché comunque quel testo necessitava di correzioni tecnico-giuridiche, specie sulla modulazione delle pene. Al tempo stesso, però, le critiche di molte femministe e di vari esponenti politici colgono nel segno quando sottolineano che la nuova formulazione di fatto restringe il perimetro del reato di violenza sessuale.
Dunque la questione rimane: dopo la proposta-Bongiorno il Parlamento è chiamato a scegliere fra modello spagnolo e modello tedesco. Due modelli entrambi legittimi, che differiscono fra loro essenzialmente sul modo in cui bilanciano due beni giuridici entrambi tutelati dalla Costituzione: la libertà di disporre del proprio corpo (articolo 13) e la presunzione di non colpevolezza (articolo 27). Detto in modo un po’ crudo: il prezzo del modello spagnolo è un maggior numero di innocenti in carcere, quello del modello tedesco è un maggior numero di colpevoli a piede libero. È un dilemma inaggirabile, ben codificato in statistica quando si distingue fra errore di prima specie (credere che qualcosa sussista quando non c’è) e errore di seconda specie (pensare che qualcosa non sussista quando invece c’è): è impossibile ridurre il rischio di un tipo di errore senza aumentare il rischio dell’altro. Ed è l’eterno dilemma fra giustizialismo e garantismo. Il modello spagnolo è relativamente sbilanciato sul polo giustizialista (a favore delle vittime presunte), quello tedesco su quello garantista (a favore dei colpevoli presunti).
Proprio per questo, scaldarsi a favore di uno dei due modelli, proclamandolo come l’unico corretto, è del tutto fuori luogo. Personalmente trovo saggia la posizione dell’on, Bongiorno, ma questo fondamentalmente perché ho un’inclinazione garantista.
Al tempo stesso penso che chi difende il modello Boldrini abbia un argomento cruciale a proprio favore: il combinato disposto fra la legge sul femminicidio (laddove limita le possibilità di contro-interrogare) e la giurisprudenza della Cassazione (molto favorevole alla vittima presunta, fin dal 2012) è de facto già fortemente sbilanciata a favore delle istanze giustizialiste. In questo senso hanno ragione quanti osservano che il lodo Bongiorno sarebbe un passo indietro rispetto a ciò che già esiste. Il problema, in altre parole, non è la sua ragionevolezza o irragionevolezza, ma la sua compatibilità con i principi di fatto già applicati nel nostro ordinamento (vedi, ad esempio, la recente chiarissima sentenza 19599/2023 della Cassazione Penale). Che succede se tali principi vengono contraddetti o limitati da una nuova legge?
[articolo uscito sul Messaggero il 26 gennaio 2026]


