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Una definizione difficile – Antisemitismo

9 Marzo 2026 - di Luca Ricolfi

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Quello della lotta ai crimini d’odio è uno dei temi più spinosi del nostro tempo. Uso l’aggettivo ‘spinosi’ di proposito, per dire che chi prova a maneggiare quel tema inevitabilmente si punge. Succede quando si parla di immigrati, succede quando si parla di islamici, succede quando si parla di ebrei. E succede per una ragione ben precisa: qualsiasi posizione si assuma, si è soggetti a critiche forti, legittime, anzi inevitabili.

Parlo naturalmente anche di me stesso. Istintivamente io tifo per la libertà di opinione, e pure per la “libertà di sentimento”, e tendo a pensare che la libertà di espressione o è totale o non è. Non penserei mai, ad esempio, di censurare un libro come le Lezioni sull’odio di Michela Murgia, nonostante lo consideri profondamente sbagliato e diseducativo (semmai inviterei a leggere Fermare l’odio di Luciano Canfora).

Poi però, riflettendo sui casi concreti, mi rendo conto che ci sono circostanze in cui un limite ai discorsi d’odio andrebbe posto. Capisco quindi perfettamente lo spirito del disegno di legge di Graziano Delrio contro l’antisemitismo, e ancor più l’appello di Liliana Segre a non dividersi su un tema così cruciale.

Il vero problema è quale tipo di limite va posto e chi è autorizzato a farlo rispettare. Il punto critico, dove tutti corriamo il rischio di pungerci, è nel passaggio dai discorsi d’odio ai crimini d’odio. Trasformare un comportamento verbale discutibile, sbagliato, offensivo, immorale in un reato è sempre un passaggio molto delicato, perché comporta la fissazione di un confine fra due tipi di libertà egualmente irrinunciabili: la libertà di chi esprime una posizione, e la libertà di chi da quella posizione risulta minacciato. E la fissazione di quel confine è un’operazione non solo politicamente sensibile, ma anche tecnicamente difficile. Di tale difficoltà il disegno di legge Del Rio fornisce un’illustrazione perfetta, direi da manuale. Vediamo perché.

Per perseguire l’antisemitismo, come è ovvio, occorre darne una definizione. Se la legge intende punire il colpevole di antisemitismo, è assolutamente necessario disporre di una definizione di antisemitismo che sia chiara, non ambigua, e soprattutto applicabile con minimi margini di incertezza da chi è chiamato a farlo. In metodologia della ricerca (la disciplina che ho insegnato per tanti anni) esiste un concetto che riassume tutti questi requisiti: il concetto di definizione operativa, messo a punto dal fisico americano Percy Bridgman nel 1927. Per definizione operativa si intende una procedura che consente di mettere d’accordo più osservatori sullo stato di un determinato ente (quell’individuo “è povero”, questo paese “è una democrazia”), neutralizzando la vaghezza e l’indeterminatezza del linguaggio naturale. I concetti con cui ci esprimiamo sono quasi sempre vaghi, imprecisi, sfocati, o mal definiti (fuzzy), e proprio per questo – quando si fa ricerca o si formulano le leggi – occorre renderli ragionevolmente precisi (i giuristi in proposito parlano di determinatezza e tassatività).

La cosa interessante è che il disegno di legge Delrio pare recepire pienamente queste esigenze quando, fin dall’articolo 1, afferma: “Ai fini della presente legge si applica la definizione operativa di antisemitismo approvata dall’Alleanza Internazionale per la Memoria dell’Olocausto (IHRA)”. Ma è qui che cominciano i problemi. La definizione IHRA non solo non possiede i requisiti di una definizione operativa, ma non è nemmeno una definizione. La prima parte recita: “l’antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei”. Uno studente del primo anno di sociologia che la indicasse come esempio di definizione operativa sarebbe bocciato senza indugio. A chiunque è evidente che “una certa percezione” non significa nulla se non si specifica in modo preciso quale percezione (e come la si accerta), e il fatto che possa essere espressa come odio non è certo sufficiente a individuarla, essendo un’eventualità che può attenere a innumerevoli percezioni. Né è di maggiore aiuto la seconda parte della definizione, quando si limita a constatare che “manifestazioni verbali e fisiche di antisemitismo sono dirette verso Ebrei e non Ebrei o verso le loro proprietà, verso istituzioni comunitarie o edifici di culto ebraici”.

In breve, la definizione operativa invocata dal disegno di legge Delrio non è affatto una definizione operativa, né l’IHRA ha mai preteso che lo fosse (nei suoi documenti si parla semmai di “definizione di lavoro”, concetto vago ma meno impegnativo). Il guaio è che, proprio per rendere efficace la lotta all’antisemitismo, di qualcosa che si avvicini a una definizione operativa, o quantomeno rispetti i requisiti giuridici di determinatezza e tassatività, abbiamo assolutamente bisogno.

Che la pseudo-definizione IHRA (ma anche altre che talora vengono invocate) non abbia tali requisiti è noto e da tempo segnalato da storici e studiosi di diverso orientamento. È strano che di questo dibattito, che dura da anni, il disegno di legge sull’antisemitismo non abbia minimamente tenuto conto.

Di qui alcune conseguenze paradossali. È vero che le critiche dell’opposizione al disegno di Legge sono strumentali, e essenzialmente volte a tutelare i movimenti pro-Pal comprese le frange più estreme, ma è altrettanto vero che a fornire argomenti all’opposizione è stata anche la vaghezza e l’elasticità della definizione di antisemitismo. Nello stesso tempo è vero che, proprio per combattere efficacemente l’antisemitismo, le forze che sostengono il Ddl Delrio farebbero bene ad accettare il lato razionale delle obiezioni dell’opposizione, e a dotarsi al più presto di una definizione operativa ben formulata.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il Ddl – per garantire sorveglianza e sanzioni sulle opinioni espresse da cittadini e utenti – chiama in causa una serie di autorità (a partire dall’AGCOM). Sarebbe il colmo che, dopo avere per anni stigmatizzato l’arbitrio con cui alcuni giudici interpretano la legge, fossero le forze di governo stesse ad ampliare la discrezionalità di chi – giudici, piattaforme, autority varie – è chiamato a valutare che cosa è antisemitismo e che cosa non lo è.

[articolo uscito sul Messaggero il 7 marzo 2026]

Crimini d’odio e libertà di manifestazione

8 Ottobre 2024 - di Luca Ricolfi

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La manifestazione anti-Israele che si è svolta sabato a Roma, purtroppo non senza violenze e incidenti, almeno un merito ce l’ha: quello di avere evidenziato l’inadeguatezza, incompletezza o ambiguità del complesso di norme che disciplinano il diritto di manifestare.

Da un lato abbiamo la Costituzione, che tutela sia il diritto di manifestazione del pensiero (articolo 21) sia il diritto di riunirsi in luogo pubblico (art. 17). È vero che la Costituzione prevede alcuni limiti all’esercizio di entrambi i diritti, ma sembra arduo
invocarli per la manifestazione di sabato. Tali limiti, infatti, sono solo l’offesa al “buon costume” o l’esistenza di “comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Ed è difficile sostenere che quella manifestazione fosse atta a offendere il buon costume, mentre – per quanto riguarda i motivi di sicurezza o incolumità pubblica – se è vero che alcuni motivi potevano anche sussistere, è altrettanto vero che sarebbe azzardato definirli “comprovati” (questo è un grave limite del dettato costituzionale: quando sussistono, i “motivi” per impedire una manifestazione raramente possono essere detti ex ante e in pubblico senza danneggiare l’attività di prevenzione e repressione delle forze dell’ordine). Dunque, se ci atteniamo alla sola Costituzione, il divieto era difficile da giustificare.

Dall’altro lato, però, esistono anche il codice penale (articoli 604-bis e 604-ter) e le leggi ordinarie (legge Mancino) che regolano i crimini d’odio. E tali norme hanno una impronta fortemente restrittiva della libertà di manifestazione del pensiero e di
associazione.

La legge, infatti, punisce sia “chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, sia “chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”, sia “chi partecipa a o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Se ci atteniamo a queste norme, credo sia difficile non rintracciare, in diverse manifestazioni pro-Palestina e anti-Israele degli ultimi tempi (compresa quella di sabato), gli estremi dell’incitazione alla violenza per motivi razziali (essere ebrei) o nazionali (essere israeliani). Da questo punto di vista il divieto di manifestazione appare meno ingiustificato, perché sia i comportamenti sia le dichiarazioni di molti attori coinvolti potrebbero plausibilmente rientrare nella categoria dei crimini d’odio.

Una categoria, si noti bene, che in passato – in nome della lotta a tali crimini – si è più volte tentato di allargare ulteriormente, ad esempio includendo “motivi di sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere”, come in occasione della discussione del Ddl Zan.

Di qui un problema difficilmente risolvibile. Se si vuole dare la massima tutela alla libertà di associazione e di manifestazione del pensiero, è giocoforza mettere la sordina alla legislazione sui crimini d’odio. Se, all’opposto, si vogliono combattere vigorosamente i crimini d’odio, diventano inevitabili alcune restrizioni alla libertà di pensiero e di associazione.

Quel che non si può fare, invece, è usare due pesi e due misure, ossia schierarci per la libertà di manifestazione del pensiero o per la lotta ai crimi d’odio a seconda dei contenuti per i quali si manifesta. Chi non vede nessun problema nei cortei ostili a ebrei e israeliani, dovrebbe chiedersi che cosa penserebbe se, domani, il bersaglio dovessero diventare gli islamici, i neri o gli immigrati.

[articolo uscito sul Messaggero il 7 ottobre 2024]

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