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A proposto di legittima difesa – Paura o rabbia?

10 Dicembre 2025 - di Luca Ricolfi

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La recente condanna a 14 anni di carcere del gioielliere Mario Roggero – colpevole di aver inseguito e ucciso due rapinatori che avevano assalito il suo esercizio a Grinzane Cavour mettendo in pericolo la vita di moglie e figlia – ha riaperto per l’ennesima volta il dibattito sulla legittima difesa. Da una parte i leghisti, per i quali la difesa è sempre legittima, dall’altra i progressisti per cui non lo è quasi mai.

La vicenda delle norme sulla legittima difesa è abbastanza atipica, perché è in marcata controtendenza rispetto al trend permissivista e perdonista con cui negli ultimi decenni (ma per certi versi negli ultimi secoli) sono evolute le norme penali e più in generale le procedure di contrasto alla violenza. Non occorre evocare le tesi di Norbert Elias sul processo di civilizzazione”, per rendersi conto che, da tempo immemore,. la tendenza dominante è alla mitigazione delle sanzioni in tutti i campi: abolizione della pena capitale, amnistie, indulti, pene alternative al carcere, sconti di pena, allentamento delle regole in materia migratoria, eccetera. Una tendenza, questa, che è stata anche di tipo culturale, con l’ampia diffusione di teorie volte a promuovere indulgenza, perdono, permissività un po’ in tutti i campi, dalla scuola alla giustizia. Ci sono naturalmente anche eccezioni e controtendenze, ma negli ultimi due secoli il trend è stato quello.

Per questo può suscitare un briciolo di sorpresa che il legislatore italiano, in materia di legittima difesa, si sia mosso perlopiù nella direzione esattamente opposta. Nel 2006 il governo Berlusconi varò una legge che allargava i limiti della legittima difesa (legge 59), nel 2019 il governo Conte I procedette ad un ulteriore allargamento (legge 36) mediante una serie di modifiche del codice penale (articoli 52 e 55).

La più significativa di tali modifiche è quella che introduce come causa di non punibilità  lo stato di “grave turbamento” del soggetto che, aggredito, reagisce a sua volta con violenza. Quest’ultima modifica della legge, inevitabilmente, conferisce al giudice un enorme potere discrezionale, perché la condizione di “grave turbamento” non può essere né provata né esclusa in modo obiettivo.

Ma che cosa significa “grave turbamento”? È verosimile ipotizzare che il gioielliere di Grinzane Cavour abbia sparato perché soggetto a uno stato di grave turbamento? Si può essere gravemente turbati di fronte a un gruppo di rapinatori in fuga?

Sfortunatamente non esiste una interpretazione univoca del termine turbamento. Qualcuno potrebbe leggerlo come angoscia, paura, terrore. Altri potrebbero associarlo al concetto di vendetta: un grave torto subito provoca uno stato di turbamento, che suscita rabbia e desiderio di vendetta.

C’è una differenza fondamentale, però, fra le due interpretazioni. Nella nostra cultura attuale la paura è un sentimento legittimo, accettato, compreso. E quindi atto a giustificare le azioni che dalla paura stessa sono motivate e dalla paura stessa possono essere mosse.

Rabbia, risentimento e desiderio di vendetta invece no: sono sentimenti che consideriamo inammissibili, in quanto confliggono con il risultato di 2500 anni di evoluzione della Giustizia in occidente, grosso modo dall’Orestea di Eschilo (V secolo a.C.) a oggi. È questa la tesi energicamente sostenuta da Martha Nussbaum, forse la principale filosofa americana contemporanea, nel suo importante libro Anger and Forgiveness (sottotitolo: Resentment, Generosity, Justice), pubblicato nel 2016.

Se riflettiamo su questa evoluzione, che specie negli ultimi 80 anni (dopo la seconda guerra mondiale), con la proliferazione degli organismi sovranazionali e del diritto internazionale, ha avuto una straordinaria espansione, non possiamo stupirci che i giudici del gioielliere di Grinzane Cavour, come quelli di altre vicende analoghe, abbiano deciso per la colpevolezza. Per loro il gioielliere non poteva essere stato mosso dal terrore, perché i rapinatori erano ormai in fuga, e non aveva diritto al risentimento, perché il desiderio di vendetta che può scaturirne non è compatibile con l’idea contemporanea di Giustizia.

Tutto logico e comprensibile, salvo che per un fatto: la Giustizia della tolleranza, della generosità e del perdono di fatto funziona in modo così iniquo, così illogico, così umiliante per le vittime, che la gente poco per volta sta riscoprendo il concetto arcaico di Giustizia, quello contro cui si scaglia Martha Nussbaum nel suo libro. Quando vede ladri sistematicamente scarcerati dopo un furto, stupratori in libertà dopo pochi mesi, parenti dei rapinatori che pretendono milioni di euro di risarcimento dai rapinati, la gente è “gravemente turbata” non tanto perché è terrorizzata dai criminali, ma perché vede devastato il proprio naturale senso di giustizia.

[articolo uscito sulla Ragione il 9 dicembre 2025]

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Luca Ricolfi
Luca Ricolfi
Torino, 04 maggio 1950 Sociologo, insegna Analisi dei dati presso l'Università di Torino.
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