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Una proposta a partire dai tragici eventi di Grinzane Cavour – Sul rischio “elettivo criminale”

24 Settembre 2026 - di Roberto Petacco

In primo pianoPoliticaSocietà

Nel caso Roggero, per quanto si è potuto capire, non è stata riconosciuta, né seriamente accreditata, una temporanea incapacità di intendere e di volere.

A parte quello che dicono i media e le ricostruzioni giudiziarie, quello che sconvolge il non addetto ai lavori é soprattutto la visione del filmato dei fatti: la vittima della rapina che insegue i rapinatori all’esterno, spara più colpi a distanza ravvicinata, mira a organi vitali, colpisce un rapinatore ferito con calci al volto, punta l’arma scarica contro il viso del rapinatore a terra.

Forse per questo la Corte ha sottolineato che l’azione fu «volontaria, consapevole e sproporzionata» e che non vi era alcuna situazione di pericolo attuale.

Vedremo come andrà a finire, ma chiunque dotato della maturità del ‘padre di famiglia’, dopo visto il filmato non può che rimanere perplesso sentendo le proposte di amnistia degli sciacalli della politica, pronti a cavalcare ogni tigre, pur di ricavarne consenso.

Quello che invece è il punto che seriamente andrebbe affrontato, dopo questa esperienza, é quello degli indennizzi alle vittime-rapinatori. E’ un tema questo ancor più scottante, ma forse meno divisivo per la gente comune che comunque, anche se solo emotivamente, riesce a riconoscere i casi di effettivo eccesso di legittima difesa e, dunque la necessità di una pena detentiva. Sembrerebbe, però, che proprio in questi casi, il concetto di indennizzo ai familiari del rapinatore sia ritenuto dai più profondamente ingiusto, persino premiante per chi del furto e della rapina ha fatto una attività ‘lavorativa’ vera e propria, attraverso la quale campare.

Su questo bisognerebbe, pertanto, riflettere a fondo.

A. Premessa alla proposta di emendamento

La situazione, senza apparire ‘tremendi semplificatori’, potrebbe forse essere affrontata introducendo nel sistema penale e civile il principio di “rischio elettivo criminale”, modellato sul concetto di ‘rischio elettivo’ già presente nel Codice civile. A tal fine si rammenta che il ‘rischio elettivo’ indica una condotta del lavoratore abnorme, volontaria ed estranea alle mansioni affidate, che interrompe il nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’evento lesivo. Tale concetto opera in modo unitario sul piano giuridico per escludere la responsabilità del datore di lavoro, sia essa civile o penale, sebbene con rilievi procedurali differenti

Il rischio Elettivo in Sede Civile può comportare l’Esclusione risarcitoria: libera il datore di lavoro e l’assicurazione (es. INAIL) dal risarcimento del danno e dall’indennizzo.

L’obiettivo della proposta è, pertanto, quello di consentire al giudice di valutare la condotta dell’autore del reato che (a similitudine del lavoratore che violi manifestamente il contratto e le norme di sicurezza del lavoro), violi il “patto di convivenza civile” che regola la Societa’ e si esponga volontariamente a un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.

La norma non eliminerebbe la tutela minima della vita, non autorizzerebbe la violenza privata, non creerebbe ‘categorie di cittadini’ prive di diritti fondamentali, risarcimenti automatici a favore di soggetti che hanno contribuito in modo determinante all’evento. Tutto questo è, ovviamente, il semplice pensiero del ‘buon padre di famiglia’ che vedrebbe come saggia e giusta l’introduzione del citato principio di “rischio elettivo criminale” e dunque (ci perdonino i giuristi) previsioni riconducibili a concetti come:

  • Si considera rischio elettivo criminale la condotta dell’autore del reato che, nel realizzare l’azione criminosa, si espone volontariamente a un rischio grave e non necessario, prevedibile e idoneo a determinare o aggravare l’evento lesivo derivante dalla reazione difensiva della persona offesa o di terzi.
  • Quando l’autore del reato, con condotta volontaria e consapevole, si espone a un rischio grave e non necessario, tale condotta è valutata ai fini della responsabilità civile dell’agente che abbia reagito al reato, con possibilità di riduzione o esclusione del risarcimento.
  • Non è dovuto il risarcimento del danno nei confronti dell’autore di un reato contro la persona o il patrimonio quando questi, nel commettere il fatto, si sia esposto volontariamente a un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.
  • Costituiscono rischio grave, tra l’altro:

a) l’uso, l’esibizione o il porto di armi (anche sotto forma di modelli) o strumenti atti a offendere;

b) l’aggressione fisica o minacciosa;

c) la fuga ad alta velocità o in condizioni tali da porre in pericolo la vita o l’incolumità di terzi;

d) l’ingresso in luoghi o situazioni con elevata probabilità di reazione difensiva;

e) ogni condotta che aumenti volontariamente la tensione o il pericolo.

– In presenza di rischio elettivo criminale, il giudice, valutate le circostanze del caso concreto, può ridurre o escludere il risarcimento del danno in favore dell’autore del reato o dei suoi aventi causa.

– Resta ferma la tutela minima della vita e dell’integrità fisica, che non comporta tuttavia automaticamente un indennizzo economico.

B. Riferimenti normativi (ricerche normative-giuridiche con l’ausilio di Copilot-Microsoft e OpenAI)

Il sistema italiano già prevede che, quando il ladro è armato, usa violenza, minaccia la vita del cittadino, la reazione difensiva possa essere molto più ampia e che il risarcimento possa essere ridotto o escluso. Questo non è, dunque, un vuoto normativo, e trova già riscontro nel Codice penale, nel Codice civile e nella giurisprudenza consolidata. Da una breve ricerca si é tratto, infatti, quanto segue:

B1. Art. 52 c.p. – Legittima difesa, cuore della questione:

“La difesa è legittima quando:

– c’è un’aggressione ingiusta,

– c’è un pericolo attuale,

– la reazione è necessaria,

– la reazione è proporzionata.

Se il ladro è armato o violento la giurisprudenza dice che:

“La proporzionalità si valuta in relazione al pericolo concreto. Se il ladro:

– brandisce un’arma,

– punta un coltello,

– minaccia di sparare,

– aggredisce fisicamente;

allora: la reazione può essere molto più intensa, anche letale, senza che vi sia responsabilità penale o civile”.

B2. Art. 55 c.p. – Eccesso colposo di legittima difesa.

A questo caso vorrebbe riferirsi il tema del risarcimento e la proposta.

Se la difesa è legittima, ma eccede, l’autore può essere punito penalmente, ma la responsabilità civile può essere ridotta, perché l’eccesso colposo:

– è meno grave dell’omicidio volontario,

– riconosce che la reazione nasce da una situazione di pericolo,

– attribuisce parte della responsabilità al ladro.

Infatti, la Cassazione ha stabilito più volte che la condotta aggressiva del ladro concorre alla produzione dell’evento. E questo concorso riduce normalmente il risarcimento (si veda il successivo para B5).

B3. Art. 2043 c.c. – Responsabilità civile:

La norma generale dice che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi l’ha commesso al risarcimento”.

Ma la giurisprudenza applica un principio fondamentale per il quale il risarcimento si riduce quando la vittima del danno (il ladro) ha concorso a causarlo. Questo è il concorso colposo del danneggiato. A questo articolo, concorre l’Art. 1227 c.c., che viene applicato analogicamente. Infatti, se il ladro: entra armato, minaccia, aggredisce, crea una situazione di pericolo, allora:

– concorre alla produzione dell’evento,

– il risarcimento può essere ridotto o escluso.

B4. Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del danneggiato:

Questa norma è decisiva:

“Se il danneggiato ha concorso a causare il danno, il risarcimento è ridotto.

E se il concorso è determinante, il risarcimento può essere azzerato.”

B5. Giurisprudenza consolidata.

La Cassazione ha stabilito che:

– il ladro armato accetta il rischio di una reazione violenta;

– la sua condotta concorre alla produzione dell’evento;

– il risarcimento può essere ridotto o escluso.

Esempi di sentenze (riassunte, non testuali):

– Cass. pen., sez. I, 2017: “La reazione armata del cittadino è proporzionata quando il ladro è armato”.

– Cass. civ., sez. III, 2019: “Il concorso colposo del ladro armato può escludere il risarcimento”.

– Cass. pen., sez. V, 2021: “La minaccia alla vita giustifica una reazione letale”.

C. Principio di “rischio elettivo criminale” nella responsabilità civile e necessità della riforma

Questo rapido excursus dovrebbe aver illustrato il fondamento giuridico, la necessità sistemica e la compatibilità costituzionale della proposta introduzione del principio di rischio elettivo criminale, volto a consentire la riduzione o l’esclusione del risarcimento civile nei confronti dell’autore di un reato che, nel commetterlo, si esponga volontariamente a un rischio grave e non necessario.

Abbiamo già illustrato come l’ordinamento italiano tuteli la vita e l’integrità fisica di ogni individuo (artt. 2 e 32 Cost.), ma riconosce anche il diritto alla legittima difesa (art. 52 c.p.), la rilevanza del concorso del danneggiato nella produzione del danno (art. 1227 c.c.), la possibilità di valutare la condotta dell’aggressore ai fini della responsabilità civile (art. 2043 c.c.).

Il sistema, tuttavia, per quanto appurato, sembrerebbe non disporre di una norma esplicita che consenta al giudice di modulare il risarcimento civile quando il reo viola gravemente il patto di convivenza sociale e si espone volontariamente a un rischio elevato, contribuendo in modo determinante all’evento lesivo. La proposta del ‘rischio elettivo criminale’ potrebbe, pertanto colmare questa lacuna.

La riforma si ritiene assolutamente necessaria perché potrebbe evitare risarcimenti percepiti come ingiusti, attraverso il chiarimento dei criteri di valutazione della responsabilità civile. Soprattutto, con l’armonizzazione delle norme penali e civili.

Il tutto per ridurre la pressione giudiziaria su cittadini che reagiscono a condotte criminali e rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

D. Lineamenti dell’emendamento proposto:

Solo come linee di indirizzo per un emendamento ai Codici penale e civile, si elencano – senza pretese di esaustività e correttezza tecnica – i punti salienti dello stesso, redatto con linguaggio che potrebbe risultare non precisamente conforme alla prassi legislativa.

  1. Introduzione del principio di “rischio elettivo criminale” nella responsabilità civile (Rischio elettivo criminale e concorso nella produzione dell’evento lesivo). All’articolo 2043 del Codice civile si propone l’aggiunta del seguente comma:

«Non è dovuto il risarcimento del danno nei confronti dell’autore di un reato contro la persona o il patrimonio quando questi, nel commettere il fatto, si sia esposto volontariamente a un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.»

B. All’articolo 59 del Codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Quando l’autore del reato, con condotta volontaria e consapevole, si espone a un rischio grave e non necessario, tale condotta è valutata ai fini della responsabilità civile dell’agente che abbia reagito al reato, con possibilità di riduzione o esclusione del risarcimento.»

  1. Dopo l’articolo 55 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 55-bis (Rischio elettivo criminale).

«1. Si considera rischio elettivo criminale la condotta dell’autore del reato che, nell’attuare l’azione criminosa, si espone volontariamente a un rischio grave e non necessario, prevedibile e idoneo a determinare o aggravare l’evento lesivo derivante dalla reazione difensiva della persona offesa o di terzi.»

«2. Costituiscono rischio grave, tra l’altro:

a) l’uso, l’esibizione o il porto di armi o strumenti atti a offendere;

b) l’aggressione fisica o minacciosa;

c) la fuga ad alta velocità o in condizioni tali da porre in pericolo la vita o l’incolumità di terzi;

d) l’ingresso in luoghi o situazioni con elevata probabilità di reazione difensiva;

e) ogni condotta che aumenti volontariamente la tensione o il pericolo.»

«3. In presenza di rischio elettivo criminale, il giudice, valutate le circostanze del caso concreto, riduce o esclude il risarcimento del danno in favore dell’autore del reato o dei suoi aventi causa.»

«4. Resta ferma la tutela minima della vita e dell’integrità fisica, che non comporta tuttavia automaticamente un indennizzo economico.»

D. Sintesi illustrativa

La presente proposta introduce nel sistema penale e civile il principio di rischio elettivo criminale, modellato sul concetto di rischio elettivo già presente nel diritto del lavoro e nella normativa INAIL.

L’obiettivo è consentire al giudice di valutare la condotta dell’autore del reato che, violando il patto di convivenza civile, si espone volontariamente ad un rischio grave e non necessario, concorrendo alla produzione dell’evento lesivo.

La norma: non elimina la tutela minima della vita, non autorizza la violenza privata, non crea categorie prive di diritti fondamentali, ma introduce un criterio di equità nella responsabilità civile, evitando risarcimenti automatici a favore di soggetti che hanno contribuito in modo determinante all’evento.

La proposta di inserimento di un emendamento di questo tenore nei Codici civile e penale sembrerebbe presentare elementi di coerenza e sostenibilità:

– coerenza con il sistema normativo vigente,

– compatibilità con la Costituzione,

– rispondenza a esigenze reali di equità,

– messa a disposizione dei giudici di strumenti chiari ed applicabili,

– eliminazione di condizioni che possano determinare risarcimenti paradossali,

– rafforzamento della coerenza tra diritto penale e civile.

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Roberto Petacco
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