AI, apocalittici o integrati?

Di intelligenza artificiale mi sono occupato per diverso tempo, negli anni ’80, presso il LIA, il laboratorio di intelligenza artificiale del centro di calcolo della Regione Piemonte. A quella esperienza ritorno sempre con immenso stupore quando mi capita di maneggiare (o di essere maneggiato da) i pronipoti di quei tentativi, tanto ingenui quanto pionieristici, di emulare le prestazioni degli esseri umani.

Allora erano di moda i sistemi esperti, che venivano meticolosamente programmati per incorporare la conoscenza di medici, ingegneri, e altri specialisti. Una delle caratteristiche di quei sistemi era che, a fronte di un caso da esaminare, il programmatore era in grado di prevedere come l’algoritmo avrebbe risposto: il controllo, in altre parole, era ancora nelle mani dell’uomo. Oggi non è più così: il cuore degli algoritmi di intelligenza artificiale è invisibile all’operatore, e le loro risposte non possono essere previste perché l’addestramento non è più diretto ed esplicito (umano), ma si basa sul cosiddetto machine learning (apprendimento macchina). È un progresso, è un pericolo?

Probabilmente dipende dai campi. Nel campo della diagnosi medica (dalla lettura di una lastra alla diagnosi di una malattia) il progresso è stato spettacolare, e i vantaggi superano largamente i rischi. Ma in altri campi sarei molto più cauto. Se mi dicessero che l’aereo su cui viaggio è pilotato da un algoritmo, e non c’è nessuno a bordo in grado di subentrare se il sistema prende decisioni sbagliate, non sarei tranquillissimo. E se mi investisse (con torto) un veicolo “a guida autonoma” non mi piacerebbe apprendere che non esiste un soggetto legalmente responsabile dell’incidente. Ancora di meno mi piacerebbe che la terza guerra mondiale scoppiasse perché qualche algoritmo ha mal interpretato determinati segnali (anche se non è detto che un operatore umano avrebbe fatto di meglio). E già ora non mi piace affatto che, per un problema con la luce, il gas, il telefono, l’assicurazione, la banca, l’università presso cui lavoro, io venga affidato alle cure di un assistente digitale che non capisce il mio problema e non sa rispondere alle mie domande.

Dove invece l’AI mi stupisce davvero è nel campo della comprensione del linguaggio naturale. Negli anni ’80 la maggior parte di noi considerava ardua, se non disperata, l’impresa di riconoscere la voce e trascrivere il parlato, e molti consideravano la traduzione da una lingua straniera come attività eminentemente umana, non delegabile a una macchina. Quanto alla comprensione del senso di una domanda espressa in linguaggio naturale i tentativi di affidare il compito a una macchina erano circoscritti ad ambiti molto specifici (ad esempio interrogare un database statistico) e, visti con gli occhi di oggi, apparirebbero quanto mai goffi e barocchi.

I cosiddetti chatbot (come ChatGPT) non solo permettono di tradurre un testo in un’altra lingua, ma sono in grado di capire una domanda e, in risposta, di generare testi relativamente complessi, ovviamente basati su altri testi e materiali reperibili in rete. In questo ambito il progresso è stato non solo enorme rispetto agli anni ’80, ma rapidissimo negli ultimi due anni. Alla fine del 2023 ChatGPT faceva errori marchiani, ometteva le fonti e, quando non conosceva la risposta, inventava di sana pianta, perseguendo esclusivamente la verosimiglianza. Oggi non più, oggi si può usare ChatGPT per produrre testi di qualità paragonabile a quella (non eccelsa) che ci si può attendere da una tesina, da una ricerca o da un report compilati da un bravo liceale o da uno scrupoloso studente universitario. Con qualche errore, qualche dato inventato, ma nel complesso un prodotto accettabile e soprattutto comodo, utile.

Utile a chi?

Innanzitutto alle imprese e ai professionisti, che possono sbarazzarsi del lavoro di bassa manovalanza intellettuale. In secondo luogo agli operatori culturali (giornalisti e scrittori compresi), che possono appropriarsi gratis e senza fatica di contenuti che un tempo richiedevano tempo e perizia. In terzo luogo alla vasta rete dei plagiari più o meno professionali, che possono attingere all’oceano dei testi (scritti, musicali, video, eccetera) un tempo soggetti al diritto d’autore. Infine ai truffatori e ai professionisti della disinformazione, che grazie al cosiddetto deep learning (reti neurali multistrato) sono in grado di far circolare notizie e immagini false ma difficilmente riconoscibili come tali.

Come si vede, assumere un atteggiamento netto verso l’AI non è facile. Alla fine, come aveva immaginato Umberto Eco fin dagli anni ’60, ci divideremo fra apocalittici e integrati.

[articolo uscito sulla Ragione il 23 dicembre 2025]




I concetti di danno, responsabilità e rischio: Houston, abbiamo un problema

Fino a qualche tempo fa, sui manuali di diritto privato utilizzati dagli studenti del primo anno di giurisprudenza si studiava che non ogni evento negativo che poteva capitare nella vita delle persone consisteva in un danno da considerarsi ingiusto nel senso di contrario al diritto (contra ius) ai sensi del fondamentale precetto di cui all’art. 2043 del codice civile.

C’erano – così almeno si studiava – i cd. danni leciti, ovvero le conseguenze sfavorevoli di un certo comportamento o di un evento della natura per cui l’ordinamento riteneva più opportuno non far conseguire alcun rimedio particolare: se la vista di cui godevo dalla finestra di casa mia viene pregiudicata dalla costruzione di un nuovo fabbricato nel rispetto della normativa edilizia e sulle distanze, non ho una pretesa da far valere (vorrà dire che semmai uscirò più spesso a fare una passeggiata per prendermi qualche raggio di sole).

Inoltre, sempre secondo il citato art. 2043 c.c., affinché ci sia un danno risarcibile è necessario che sia ravvisabile dolo o almeno colpa da parte di chi ha tenuto quella data condotta.

Le ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva sono infatti limitate e circoscritte nel nostro ordinamento giuridico, assolvendo fondamentalmente ad una funzione economica di ripartizione del rischio (si pensi ad esempio alle garanzie assicurative prestate rispetto a determinate attività d’impresa o, più semplicemente, in materia di circolazione stradale).

Da qualche tempo, tuttavia, il quadro appare mutato ed in continua evoluzione.

Ed infatti, da un lato si assiste alla individuazione – per via giurisprudenziale ma anche da parte del legislatore – di sempre nuove figure di danno risarcibile, anche al di là della originaria limitazione espressa dall’art. 2058 c.c. per i danni cd. non patrimoniali (si pensi, tra i tanti, al danno da cd. “vacanza rovinata”).

Dall’altro, nell’opinione comune si è fatta strada la convinzione che di qualunque evento dannoso debba essere comunque individuato un responsabile, anche quando non è ravvisabile un giudizio di riprovevolezza in termini di colpa, per effetto di presunzioni che fatalmente ne prescindono (si pensi alle fattispecie di colpa medica, che di fatto tende ad essere riconosciuta ogniqualvolta non si ottenga il risultato sperato da una terapia o da un intervento chirurgico, anche non di routine).

Ciò che pare essere diventato intollerabile è che la vita delle persone possa essere più o meno pesantemente condizionata dal caso o dalla sfortuna, nella consolatoria ma fallace pretesa che sia sempre colpa di qualcuno.

È con tutta evidenza una questione che attiene, prima che ancora che al diritto, alla weltanschauung, alla concezione che abbiamo del mondo e della vita (per citare Brodskij, “un uomo libero, quando è sconfitto, non dà la colpa a nessuno”).

In termini di civiltà giuridica, può forse essere opportuno tenere presente che attribuire responsabilità a soggetti a cui in realtà non dovrebbero essere imputate significa aggiungere ingiustizia ed arbitrio, con l’ulteriore grave conseguenza di deresponsabilizzare per il futuro i comportamenti anziché provare – nei limiti del possibile – a migliorarli.

Se dal diritto dei privati ci spostiamo alla sfera dei rapporti con l’Autorità e/o il potere pubblico, a quello che negli ordinamenti continentali è comunemente indicato come diritto amministrativo, le cose assumono contorni ancora più netti, la tendenza in atto è ancora più marcata.

Di fatto, negli ultimi decenni (quantomeno a partire dagli anni ’70) si assiste al tentativo – non so quanto consapevole – di neutralizzare il più possibile ogni sorta di rischio incombente in capo ai soggetti privati.

Si va dalla pletora di indennizzi e ristori riconosciuti (anche giustamente, per carità, in periodi di pandemia) a favore di categorie di operatori economici e/o semplici privati svantaggiati (dagli effetti dell’epidemia da coronavirus ma ancor prima, ad esempio, dal mancato rinnovo delle concessioni demaniali dei balneari, da fenomeni meteorologici anche se imprevisti ed imprevedibili – alluvioni, frane, ecc. -); alle richieste di pagamento del subappaltatore avanzate direttamente nei confronti dell’Amministrazione appaltante, in deroga ai generali principi in materia di libertà e responsabilità contrattuale; alla miriade di bonus e superbonus fiscali degli ultimi tempi.

Si tratta di situazioni anche eterogenee tra loro per cui tuttavia si registra un’invincibile pressione a che lo Stato e/o la politica se ne faccia carico.

Malauguratamente, è un punto di vista che, da una parte, fatalmente tende a porre a carico della collettività e della fiscalità generale situazioni personali, da un punto di vista economico (ma, come dovrebbe essere noto, nessun pasto è gratis); e che dall’altro porta via via a comprimere e a far scemare il concetto stesso di responsabilità individuale.

Ma dove, se possibile, il corto circuito di cui si è detto diventa ancora più evidente, è l’ambito della responsabilità penale, soprattutto quello dei reati contro la P.A. o dove sono comunque coinvolti amministratori pubblici o pubblici funzionari.

Non c’è fenomeno naturale, alluvione, frana, od anche semplice smottamento, in cui non sia ravvisabile – in aggiunta a quella patrimoniale dell’Ente pubblico (che, beninteso, potrà anche avere delle effettive responsabilità rispetto ad eventuali negligenze ed incurie) – una penale e personale responsabilità, potremmo dire di posizione, del Sindaco o del dirigente a capo del settore (che rispondono anche se il bambino a scuola lascia il dito schiacciato nella porta d’ingresso; o, in materia ambientale, se il registro di carico della discarica comunale presenta delle mere irregolarità formali; ecc.).

Non ci deve poi stupire troppo se capita “di notare una leggera flessione del senso sociale” (Max Gazzè) o, più prosaicamente, la qualità della nostra classe politica è crollata verticalmente, essendo disponibile a ricoprire determinati incarichi pubblici solo chi non è particolarmente qualificato professionalmente o tiene effettivamente comportamenti delinquenziali.